VINI DEALCOLATI
Autore: Roberto Monaco - Ufficio D.O. Vini CCPB - Sede Lombardia
Dallo scorso mese di gennaio anche in Italia è possibile produrre vino senz’alcol o a basso tenore alcolico, questo è quanto previsto con la pubblicazione del DM n°672816 del 20/12/2024, il quale autorizza i produttori italiani alla produzione e commercializzazione di vino dealcolato in linea con il regolamento UE 2117/2021.
I vini dealcolati sono vini fermi, vini spumanti e frizzanti suddivisi in due tipologie:
- “Dealcolati” qualora il contenuto in alcool effettivo è inferiore a 0,5% in volume;
- “Parzialmente dealcolati” qualora il contenuto in alcool effettivo è superiore alla soglia dello 0,5% in volume ed inferiore al titolo minimo della categoria che precede la dealcolazione.
Dal punto di vista produttivo per questa tipologia di vini sono autorizzati i seguenti processi di dealcolazione:
- parziale evaporazione sotto vuoto;
- tecniche a membrana;
- per distillazione
come previsto dalla normativa, il trattamento deve essere eseguito sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato, al fine di ottenere vini privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano.
Le sopraelencate tecniche di dealcolazione, possono essere utilizzate singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolazione e per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli, prestando attenzione ad osservare i seguenti divieti:
- l’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve (Arricchimento);
- È vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o aromi esogeni;
- Divieto di dealcolazione per i vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), al fine di preservarne l'autenticità e il legame con il territorio di produzione.
- la miscelazione del vino con vino dealcolato per ottenere un prodotto parzialmente dealcolato non è autorizzata.
A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale è consentito effettuare sui prodotti ottenuti tutte le pratiche ed i trattamenti enologici consentiti dal regolamento (UE) 2019/934.
Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica in ambito del registro telematico Sian, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici dell'ICQRF competente per territorio.
Il processo produttivo dovrà avvenire in strutture dedicate, fisicamente separate da quelle utilizzate per la produzione vitivinicola, con registri dematerializzati e licenze specifiche comunicando agli organi competenti la collocazione, la planimetria degli stabilimenti e la tipologia degli impianti allestiti per l’ottenimento di detti vini.
In riferimento invece all’etichettatura è confermata la possibilità di indicare la menzione “vino” anche se il prodotto ha una gradazione alcolica effettiva inferiore alla categoria merceologica.
In conseguenza in etichetta si dovrà specificare la categoria di appartenenza (vino, vino spumante e vino frizzante) accompagnata dalle diciture “parzialmente dealcolato” o “dealcolato” a seconda del titolo alcolometrico effettivo raggiunto dopo le operazioni enologiche consentite. Tali indicazioni dovranno essere riportate in etichetta con un testo omogeneo e con caratteri di uguale rilievo grafico.
Infine trattandosi di prodotti aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10%, in etichetta sarà obbligatorio indicare il “termine minimo di conservazione” o “la data di scadenza”.
Certificazione: VINI DEALCOLATI
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