Alimenti biologici per animali da compagnia – Nuove regole

Pubblicato il: 14/11/2023

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Alimenti biologici per animali da compagnia – Nuove regole

In data 27/10/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento UE 2023/2419 (disponibile al seguente link) relativo all’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, che è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e che soppianta le norme private o pubbliche finora applicate nei diversi Stati Membri.

Il regolamento introduce le seguenti categorie di prodotto:

ALIMENTI BIOLOGICI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

È possibile utilizzare il termine “biologico” nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti nel caso in cui il prodotto sia ottenuto conformemente alle norme dettagliate di produzione per mangimi trasformati (di cui all’Allegato II – Parte V del Reg UE 2018/848) ed almeno il 95% in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico. È consentito il ricorso esclusivamente di materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine minerale e gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati ed elencati in Allegato III parti A e B del Reg UE 2021/1165. A partire dal 01/05/2024 i prodotti preimballati di tale categoria dovranno giocoforza riportare il logo di produzione biologica (Articolo 33 del Reg UE 2021/848) oltre a rispettare tutti i requisiti in materia di etichettatura relativi ai prodotti biologici. Fino al 01/05/2024 l’utilizzo di tale logo per i prodotti di detta categoria resta pertanto facoltativo

ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA CON INGREDIENTI BIOLOGICI

È possibile utilizzare il termine “biologico” soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché meno del 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico e tali alimenti siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4, del regolamento (UE) 2018/848. È consentito utilizzare esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’Allegato III, Parte B del Reg UE 2021/1165. In tal caso non è consentito l’utilizzo del logo biologico in etichetta. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici, l’elenco dei quali dovrà comprendere l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. I riferimenti alla produzione biologica degli ingredienti e la percentuale degli stessi sul totale dovranno comparire con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA CONTENENTI INGREDIENTI DERIVANTI DALLA CACCIA E DALLA PESCA

È possibile utilizzare il termine “biologico” nella denominazione di vendita (con chiaro riferimento ad un ingrediente biologico diverso dall'ingrediente principale) e nell’elenco degli ingredienti nel caso in cui il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca e se tutti gli altri ingredienti agricoli sono biologici. È consentito utilizzare esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’Allegato III, Parte B del Reg UE 2021/1165. In tal caso non è consentito l’utilizzo del logo biologico in etichetta. L’elenco degli ingredienti dovrà indicare quali sono biologici e dovrà comprendere l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. I riferimenti alla produzione biologica degli ingredienti e la percentuale degli stessi sul totale dovranno comparire con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

Gli alimenti biologici per animali da compagnia etichettati in conformità alle norme nazionali entro il 30/10/2023 potranno essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.