Import Prodotti Biologici - Pubblicati due nuovi regolamenti

Pubblicato il: 15/11/2022

Autore: Roberto Setti - Responsabile Accreditamenti e SGQ

Import Prodotti Biologici - Pubblicati due nuovi regolamenti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 ottobre scorso sono stati pubblicati due nuovi regolamenti relativi all’import dei prodotti biologici, andiamo con queste brevi note a vedere di che si tratta.

Con il primo (Reg. UE 2022/2047) sono stati rettificati due errori di “trascrizione” delle categorie di prodotti attribuite ad altrettanti organismi di controllo ed avvenuti nel passaggio tra allegato II del Reg. CE 1235/2008 e allegato II del Reg. UE 2021/2325. Ricordiamo che per entrambi i regolamenti citati, l’allegato II stabilisce l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per effettuare i controlli e rilasciare certificati nei Paesi terzi. Le rettifiche, nel dettaglio, prevedono:

  • per Ecocert SA viene reintrodotta la categoria D (prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti);
  • per Florida Certified Organic, vengono tolte le categorie A (prodotti vegetali non trasformati) e D (c.s.).

Trattandosi rispettivamente di una errata limitazione all’estensione del riconoscimento nel primo caso e di una errata estensione non richiesta nel secondo, tali rettifiche hanno effetto retroattivo e decorrono dal 1 gennaio 2022, cioè dalla stessa data dalla quale è applicabile l’allegato II pubblicato in origine con il Reg. UE 2021/2325.

Con il secondo (Reg. UE 2022/2049) sono invece introdotti parecchi aggiornamenti sia all’allegato I che all’allegato II, che possiamo sintetizzare come segue.

In riferimento all’allegato I (elenco dei Paesi terzi riconosciuti equivalenti dalla Commissione) si segnala:

  • a seguito della comunicazione dell’Autorità competente Indiana relativa alla sospensione dell’organismo di controllo TQ Cert Services, la Commissione ha depennato detto organismo dall’elenco degli organismi riconosciuti per l’India

In riferimento all’allegato II (elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza) si segnala:

  • a seguito di varie notifiche di non conformità, tutte originatesi dall’India, ivi incluse anche le varie segnalazioni di contaminazioni da ossido di etilene, per quattro organismi di controllo (Control Union Certification; Ecocert; Lacon; OneCert International) la Commissione ha revocato il riconoscimento per l’India;
  • a seguito della perdita dell’accreditamento specifico di due organismi (FairCert Certification e Letis), la Commissione ha revocato il riconoscimento per tutti i Paesi nel caso di FairCert e solo per la Turchia nel caso di Letis;
  • a seguito di specifiche richieste di tre organismi (BioGro New Zealand; Lacon; Soil Association Certification) la Commissione ha depennato detti organismi dall’allegato II;
  • a seguito di specifiche richieste di tre organismi (Letis; Oregon Tilth; Organic Standard) la Commissione ha ridotto lo scopo geografico del loro riconoscimento;
  • a seguito di specifiche comunicazioni, la Commissione ha provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo fisico e/o internet di cinque organismi (A Cert; Bureau Veritas Certification; Kiwa Sativa; OneCert International; Tse-Xin Organic Certification);
  • a seguito di specifiche comunicazioni, la Commissione ha provveduto all’aggiornamento del nome di un organismo (Ecocert SAS);

Con questa revisione dell’allegato II del Reg. UE 2021/2325, complessivamente sono 66 gli Organismi direttamente riconosciuti dalla Commissione per gli scopi dell’import equivalente e di questi 5 sono quelli italiani. Da evidenziare che con l’avvento della nuova regolamentazione comunitaria, delineata a partire dal Reg. UE 2018/848, effettiva a partire dal 1 gennaio 2022, tutti questi organismi avranno un periodo transitorio di tre anni nel corso del quale dovranno – se lo vorranno – percorrere e completare un nuovo iter di riconoscimento per gli scopi dell’import di prodotti conformi secondo quanto stabilito dalla nuova regolamentazione.

Per quanto riguarda i riconoscimenti di CCPB, la situazione complessiva dei riconoscimenti si presenta come riportato nella tabella che trovate al seguente link (Riconoscimenti CCPB)