Importazione: nuove indicazioni per i Certificati di Ispezione
Autore: Roberto Maresca - Responsabile di Schema Reg EU 2018/848
Lo scorso 20/05/2022 il PQAI I del MiPAAF ha emesso la nota n. 0229924 (qui PDF) relativa ai controlli all’importazione dei prodotti biologici e in conversione, in particolare sulle problematiche riscontrate nella finalizzazione dei Certificati di Ispezione - COI.
Tra i vari argomenti trattati la nota si sofferma sul mancato allineamento tra le date che compaiono sui COI cartacei e quelle relative alla vidimazione dei medesimi COI in versione digitale su TRACES. In particolare, oltre a ribadire quanto previsto dal Regolamento UE 2021/2306 (qui PDF) sul sigillo elettronico qualificato, la Nota dà la possibilità ai funzionari doganali di vidimare successivamente in TRACES i COI “cartacei” firmati nel periodo in cui le Autorità Doganali hanno riscontrato problemi con l’accesso al portale:
Ad oggi gli Uffici doganali, centrale e periferici, sono impegnati, con il supporto del Mipaaf, nell’adeguamento dei propri terminali e nell’abilitazione/formazione dei funzionari affinché le procedure su descritte possano essere applicate nel modo corretto in tutti i Posti di Controllo Frontalieri e in tutti i Punti di Immissione in Libera Pratica del territorio italiano. Si ritiene pertanto corretto, in questa fase di adeguamento, che un funzionario doganale, una volta terminata la procedura abilitativa, possa procedere, su richiesta dell’operatore, a vidimare su TRACES un COI già firmato precedentemente con firma autografa sul cartaceo conservando opportuna evidenza di tale procedura.
Infine, attese le segnalazioni ricevute dallo scrivente Ufficio circa la rilevazione di Non Conformità e la conseguente applicazione della relativa misura, in caso di non corretta o tempestiva vidima e firma dei COI da parte di ADM si ritiene opportuno richiamare quanto segue. Come noto nella fase di applicazione delle nuove regole sui controlli all’import introdotte con il regolamento UE 2018/848 a partire dal 1 gennaio 2022 si sono registrate numerose problematiche soprattutto nella gestione dei COI, legate, in molti casi, all’adeguamento della piattaforma TRACES che non ha sempre consentito il regolare svolgimento delle procedure su descritte.
Premesso quanto sopra si ritiene che, eventuali situazioni di non rispondenza alla normativa unionale e nazionale nella gestione dei COI con particolare riferimento alla modalità di vidimazione e firma, debbano considerarsi Non Conformità a carico dell’importatore solo quando sia evidente l’inadempienza da parte dell’operatore e/o possa chiaramente escludersi il mero disguido tecnico dovuto alle problematiche su descritte. Si invitano altresì gli operatori e gli organismi di controllo a segnalare allo scrivente Ufficio le problematiche che si dovessero ancora riscontrare, presso gli uffici doganali, in relazione alla finalizzazione dei COI.
Si segnala che con successiva email il PQAI ha rettificato il testo riportato a pagina 2, come segue:
Pertanto, ai sensi di tale norma e atteso che ad oggi ADM – l'autorità competente responsabile della firma dei COI per i prodotti biologici in ingresso in UE tramite l'Italia – non dispone del sigillo elettronico qualificato, il funzionario doganale responsabile della firma dei COI dovrà:
- a) per la merce accompagnata da un COI stampato, firmato e timbrato dall'organismo che lo ha emesso e da un COI emesso in TRACES:
- 1) compilare il COI in TRACES nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi
- 2) vidimare il COI in TRACES nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi
3) firmare il COI cartaceo che accompagna la merce nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi- 3) stampare il COI e firmarlo nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi
- 4) restituire all'importatore il COI cartaceo che ha accompagnato la merce
Certificazione: Reg. Ue 2018/848, il biologico nell’Unione Europea