Pillole dai nuovi regolamenti bio: controlli ufficiali a seguito segnalazioni

Pubblicato il: 13/10/2021

Autore: Roberto Setti - Responsabile Accreditamenti e SGQ

Pillole dai nuovi regolamenti bio: controlli ufficiali a seguito segnalazioni

In un precedente numero delle news avevamo trattato il caso dei “sospetti”, ovvero del nuovo quadro normativo (Reg. 848, artt. 27, 28, 29) che è andato di fatto a sostituire il vecchio art. 91 del precedente reg. 889/2008, analizzando quali adempimenti e procedure l’operatore sia chiamato a mettere in atto a seguito sospetti di non conformità.

Quali le cause dei sospetti?

Riprendiamo la tematica per puntualizzare che la normativa attuale (Reg. 2018/848) effettua una distinzione tra sospetti di non conformità ex art. 27 e sospetti di non conformità ex art. 28.2: i primi sono in generale legati alla definizione di non conformità (cfr. art. 2.57: “la mancata conformità al presente regolamento o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso”) mentre i secondi sono esplicitamente in connessione univoca alla presenza di prodotti o sostanze non autorizzate per l’uso in produzione biologica. Scendendo nel pratico, tra i primi potremmo annoverare l’acquisto di un prodotto dichiarato biologico da un fornitore che non è certificato, o la mancanza di tale prodotto sul certificato del fornitore, oppure il fatto che il prodotto sia stato dichiarato come biologico, ma sul certificato del fornitore risultano solo prodotti in conversione, e via dicendo.

La distinzione non è sottile, e infatti nell’articolato che ne discende in alcuni casi è mantenuto un parallelismo procedurale e operativo, mentre in altri sono declinati specifici adempimenti, in particolare quando i sospetti sono legati alla presenza di sostanze non ammesse.

In entrambi i casi, in caso di sospetto l’operatore è tenuto ad identificare e separare il prodotto (risp. artt. 27.a e 28.2.a) e verificare se tale sospetto possa essere comprovato (risp. artt. 27.b e 28.2.b).

Fasi procedurali dell’operatore

Solo nel caso di sospetto dovuto alla presenza di prodotti e sostanze non autorizzate per l’uso, con il successivo Reg. di esecuzione 2021/279, art. 1, la Commissione ha definito come sia necessario attuare specifiche “Fasi procedurali che l’operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati”. Tali adempimenti minimi, che sono sempre in capo all’operatore per verificare se il sospetto legato alla presenza possa essere comprovato e quindi se il prodotto debba essere considerato non conforme alle norme di produzione biologica, sono così suddivisi, a seconda che il prodotto oggetto di sospetto sia in entrata preso l’operatore stesso o sia stato ottenuto in un suo processo produttivo (art.1.1):

  • a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l’operatore verifica se:
    • i) le informazioni sull’etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;
    • ii) le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;
  • b) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell’operatore, quest’ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.”

Per inciso, da tali semplici verifiche, è difficile immaginare come si possa eliminare un dubbio legato a tali presenze.

Obbligo di informazione immediata

Indipendentemente da tali verifiche, quando il dubbio è comprovato o non può essere eliminato, si passa al successivo obbligo per l’operatore di non immettere il prodotto sul mercato con indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico e/o di non utilizzarlo in altri processi produttivi biologici (risp. artt. 27.c e 28.2.c) ed al contestuale obbligo di informare immediatamente il proprio organismo di controllo, fornendo gli elementi disponibili (risp. artt. 27.d e 28.2.d).

Anche qui, in riferimento sempre ai sospetti legati a presenza di sostanze non ammesse, interviene il Reg. di esecuzione 2021/279 con l’art.1.2, dettagliando quali sono le informazioni da fornire all’organismo di controllo:

  • a) le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
  • b) la tracciabilità del prodotto con l’identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
  • c) risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;
  • d) la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
  • e) tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
  • f) ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.”

Resta sempre fermo, in entrambi i casi, l’obbligo per l’operatore di cooperare pienamente con il proprio organismo di controllo per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità (art. 27.e) o per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati (art. 28.2.e).

I due flussi sopra esposti ed i relativi riferimenti sono sintetizzati nella seguente tabella:

Avvio dell’indagine ufficiale

Ad informazione avvenuta (NB: immediatamente), la palla passa nel campo dell’organismo di controllo che, indipendentemente dalla motivazione iniziale (sospetta NC ex art. 27 o presenza sostanze ex art. 28.2), deve condurre immediatamente una indagine ufficiale ai sensi del Reg. 2017/625.

Al di là della ricorrenza del termine “immediatamente”, che lascia pochi spazi all’interpretazione, l’altro aspetto collegato all’avvio delle indagini ufficiali è l’obbligo (risp. artt. 41.1.b e 29.1.b) in capo all’organismo di controllo di vietare “in via provvisoria all’operatore di immettere il prodotto sul mercato con indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico e/o di utilizzarlo in altri processi produttivi biologici.” In altri termini ed in attesa dei risultati dell’indagine ufficiale, utilizzando la terminologia corrente a livello nazionale si tratta di adottare un provvedimento di soppressione cautelativa o temporanea delle indicazioni nei confronti dell’operatore che ha provveduto ad informare il proprio OdC.

Da questo punto in poi iniziano le differenze a seconda che si tratti di una informazione relativa ad una NC generica o relativa alla presenza di sostanze non ammesse.

Nel primo caso, non è formulata alcuna indicazione relativa a elementi da determinare e/o metodologie da utilizzare, semplicemente si afferma che (art. 41.2) “se i risultati dell’indagine … non mostrano alcuna non conformità … l’operatore è autorizzato ad utilizzare i prodotti in questione o a immetterli sul mercato come biologici…”.

Requisiti per l’indagine a seguito presenza sostanze non ammesse

Nel secondo caso invece, con l’indagine ufficiale è richiesto di (art. 29.1.a) “determinare le fonti e la causa per verificare la conformità all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 28, paragrafo 1” ovvero, in altri termini, di

  • escludere o meno l’utilizzo di sostanze non autorizzate (art. 9.3), e
  • verificare l’adozione di misure “proporzionate ed adeguate” atte ad evitare contaminazioni con dette sostanze non autorizzate in tutte le fasi del processo, dalla produzione alla distribuzione.

A completamento di quanto sopra, ed al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l’Unione, la Commissione ha fornito con il Reg. 2021/279 ulteriori indicazioni riguardo alla metodologia dell’indagine ufficiale richiesta all’art. 29.1.a, segnatamente:

Art. 2.1: Elementi che devono essere determinati con l’indagine
  • “a) il nome, l’identificazione del lotto, la proprietà e l’ubicazione fisica dei prodotti biologici o in conversione in questione;
  • b) se i prodotti in questione sono ancora immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione o utilizzati nella produzione biologica;
  • c) il tipo, il nome, la quantità e altre informazioni pertinenti dei prodotti o delle sostanze non autorizzati presenti;
  • d) in quale fase della produzione, della preparazione, del magazzinaggio o della distribuzione e dove esattamente è stata rilevata la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, in particolare per la produzione vegetale, e se il campione è stato prelevato prima o dopo il raccolto;
  • e) se sono coinvolti altri operatori della catena di approvvigionamento;
  • f) i risultati di precedenti indagini ufficiali sui prodotti biologici o in conversione e sugli operatori interessati.”
Art. 2.2: Metodi e tecniche utilizzate per la conduzione dell’indagine

In merito ai metodi e tecniche dell’indagine, l’art. 2.2 fa riferimento esplicito al Reg. 2017/625, ed in particolare agli artt. 14 e 137.3, ovvero, tra le altre e a seconda dei casi,

  • “all’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti,
  • all’ispezione,
  • all’esame di documenti e dati sulla tracciabilità, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza che entra o esce da uno stabilimento,
  • al campionamento e all’analisi, nonché, in caso di sospette non conformità, allo svolgimento di un’indagine per confermare o eliminare tale sospetto, che può prevedere un’intensificazione dei controlli ufficiali e il fermo ufficiale degli animali e delle merci.”
Art. 2.3: Elementi sui quali l’organismo di controllo deve giungere ad una conclusione tramite l’indagine
  • a) l’integrità dei prodotti biologici e in conversione;
  • b) la fonte e la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;
  • c) gli elementi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/848.”, ovvero se l’operatore:
  • a) ha utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica;
  • b) non ha adottato le misure precauzionali di cui all’articolo 28, paragrafo 1; o
  • c) non ha adottato misure a seguito di precedenti richieste pertinenti […] degli organismi di controllo.”
Art. 2.4: Obbligo di redazione di una relazione finale sull’indagine e registrazioni che devono essere contenute in detta relazione:
  • a) le registrazioni degli elementi specifici richiesti a norma del presente articolo;
  • b) le registrazioni delle informazioni scambiate con l’autorità competente, altre autorità di controllo e altri organismi di controllo e la Commissione in relazione a tale indagine ufficiale.”

I due flussi sopra esposti ed i relativi riferimenti sono sintetizzati nella seguente tabella:

Per completezza, va ricordato che l’OdC deve condurre una indagine ufficiale anche per gli altri motivi indicati all’art.41, ovvero:

  • quando ha il sospetto che un operatore intenda utilizzare o immettere sul mercato un prodotto che potrebbe non essere conforme al presente regolamento, ma che riporta termini riferiti alla produzione biologica, o
  • quando riceve informazioni comprovate a tal riguardo, anche da parte di altre autorità competenti o di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo.

Anche per le indagini condotte per i suddetti motivi, non è prevista alcuna indicazione specifica in merito alla metodologia da seguire.

Conclusioni

Una piccola sintesi e considerazione finale: gli artt. 27.d e 28.2.d del Reg 2018/848, prescrivono pressoché la stessa cosa, è cioè che l’operatore, quando non sia in grado di eliminare il sospetto ovvero se il sospetto sia comprovato, debba informare l’organismo di controllo, ma solo per il secondo dei due (ovvero quello relativo alla presenza di sostanze non ammesse) è previsto uno specifico dettaglio relativo all’indagine ufficiale da parte dell’organismo, quasi a voler significare che sospetti di altre tipologie di non conformità (es. false dichiarazioni, manomissioni di documenti, etc.) non siano degne di analoga considerazione.

È parere di chi scrive queste poche righe che la metodologia d’indagine indicata dalla Commissione per i casi legati alla presenza di sostanze non ammesse possa essere seguita – semplicemente come linea guida o esempio di buona pratica, con i necessari adattamenti – anche nelle indagini da condurre negli altri casi di non conformità.

Questo nell’ottica di dare ulteriore soddisfazione sia al principio generale di assicurare un approccio armonizzato in tutta l’Unione, sia per l’aspetto legato alla trasparenza delle decisioni che portano ad autorizzare l’operatore ad utilizzare quei prodotti per i quali vi è stato un sospetto iniziale, rimosso quindi con l’indagine ufficiale.

I testi dei regolamenti citati sono disponibili sul sito web di CCPB, www.ccpb.it, nelle pagine relative alla legislazione comunitaria.