Pillole dal nuovo regolamento bio: la certificazione di gruppo

Pillole dal nuovo regolamento bio: la certificazione di gruppo

Nelle precedenti puntate (che trovate qui e qui e qui e qui), abbiamo riassunto i requisiti e le norme relative agli standard produttivi della produzione vegetale ed abbiamo potuto constatare come, stante i contenuti attuali del Reg. UE 848/2018 (qui PDF), tali norme sostanzialmente non differiscano da quanto è disciplinato dalla regolamentazione attualmente in vigore.

Una delle più significative novità che riguarderà i produttori agricoli europei introdotta con il nuovo regolamento, sarà la possibilità di aderire al sistema di controllo e certificazione non come singole aziende, ma aderendo ad un sistema particolare di certificazione peraltro già praticato in tutto il resto del mondo, ovvero la certificazione di gruppo. Andiamo con queste brevi note a vedere di che si tratta.

Storia e origine della certificazione di gruppo

La certificazione di gruppi di piccoli produttori è una particolare modalità di certificazione nata in particolare sulla base di standard privati (es. IFOAM) ancora prima dell’adozione del primo regolamento europeo sulla produzione biologica. Si è successivamente sviluppata ed evoluta, sempre in ambito privato, fino ad essere gradualmente integrata in alcuni dei sistemi regolamentati (cfr. Linee guida della Commissione Europea del 2003; raccomandazioni del NOSB-National Organic Standard Board, USDA, del 2002 e del 2008). Successivamente alcuni dei sistemi regolamentati, in particolare quello americano e canadese per primi l’hanno “regolamentata” formalmente nei loro ambiti legislativi (non tanto con l’introduzione di leggi specifiche, quanto piuttosto con il più pragmatico sviluppo di manuali operativi e istruzioni di attuazione delle leggi in vigore, ovvero documenti equivalenti alle circolari interpretative del nostro Ministero).

Uno degli scopi principali della certificazione di gruppo fu inizialmente quello di consentire l’accesso al mercato di produttori che, per caratteristiche sociali (es. scarsa alfabetizzazione) e strutturali (es. aziende di piccolissime dimensioni, spesso in zone remote del pianeta) non potevano certamente affrontare singolarmente un percorso di certificazione. I prodotti oggi maggiormente interessati da questo tipo di certificazione, come riportato nel recente ed interessante studio del FiBL (scaricabile gratuitamente qui) sono il caffè, il cacao, le banane, il cotone, il riso, il tè e molti altri, tipicamente non coltivati in Europa e in Nord America che risultano invece i principali importatori di questi prodotti.

Certificazione di gruppo nel regolamento comunitario

L’introduzione della certificazione di gruppo a livello di regolamento comunitario (Reg. UE 848/2018) da parte dell’Unione Europea è quindi una novità di assoluto rilievo, sia sul fronte interno agli Stati membri, sia sul fronte dei Paesi “terzi” i quali, in forza del “nuovo approccio” alla conformità rispetto a quello dell’equivalenza, dovranno rispettare ed applicare in toto le regole europee, anche nella certificazione di gruppo.

Entriamo un po’ di più nello specifico partendo però dall’inizio, quindi dalle considerazioni introduttive (i considerando) che sono la giustificazione dell’introduzione di tali regole: 

“Cons. 85 - I piccoli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura nell’Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi connessi alla certificazione biologica relativamente elevati. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di «gruppo di operatori», nonché stabilire norme che tengano conto delle esigenze e delle capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori.”

Possibili vantaggi di gruppo

A titolo personale, appare sicuramente condivisibile il principio di trovare modalità che vadano a favore del sistema produttivo, non solo con riferimenti ai costi di ispezione, ma anche con riferimento ad altri oneri (es. la gestione di un sistema che sta alla base della certificazione di ogni singolo operatore), un po’ meno condivisibile quello di assicurare ai produttori europei parità di condizioni con gli operatori dei Paesi terzi, in particolare se si pensa ai principali prodotti oggetto di questo tipo di certificazione, come indicato dallo studio del FiBL più sopra richiamato. In ogni caso, questa è la decisione presa, e da qua inizia la strada che ci porterà ad avere una nuova modalità di certificazione anche nell’Unione Europea a partire dal 1 gennaio 2021.

Il primo step di questa strada è il completamento del quadro legislativo: già dai considerata successivi si fa esplicito riferimento al conferimento della delega alla Commissione per l’adozione di: “Cons. 87 …..determinati atti riguardo alle responsabilità dei singoli membri di gruppi di operatori, ai criteri atti a determinare la prossimità geografica dei loro membri e alla creazione e al funzionamento del loro sistema di controlli interni.” e anche per andare a precisare ulteriormente requisiti relativi al sistema di controllo (tra le varie tematiche citate in diversi considerata: l’obbligo di notifica, la composizione e dimensione dei gruppi di operatori, il numero minimo di operatori del gruppo da ispezionare, etc). Nell’ambito della programmazione dei lavori da parte della Commissione, è previsto che la discussione tecnica su questi atti delegati inizi nell’ultimo quadrimestre di quest’anno per cercare di completare il tutto entro l’estate del prossimo anno.

Cos'è un gruppo

Ma vediamo cos’è un gruppo di operatori (Reg. UE 848/2018, art. 36)

Il testo del Reg. UE 848/2018 non aggiunge molto altro sulla natura e funzionamento dei gruppi, se non piccoli dettagli e/o richiami dettagli sul sistema di controllo, certificazione e vigilanza, che di fatto vanno ad estendere il sistema che oggi già conosciamo anche ai gruppi di operatori, partendo dalle definizioni “Art.3.14. - «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico di tale gruppo e dei suoi membri ai sensi del diritto nazionale, che esercita un’attività agricola;” passando per l’obbligo di notifica “Art.34.1. Prima di immettere sul mercato prodotti come «biologici» o «in conversione» o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’articolo 36 …… notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo.” per arrivare ai certificati rilasciati dagli Organismi di Certificazione “Art.35.1.b. Il certificato … consente almeno l’identificazione dell’operatore o del gruppo di operatori, compreso l’elenco dei membri, la categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di validità.”

Certificati e controlli

In merito ai certificati è inoltre da evidenziare come all’Art. 36.4 sia previsto che “….gli organismi di controllo revocano il certificato di cui all’articolo 35 per l’intero gruppo, qualora eventuali carenze riscontrate nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni di cui al paragrafo 1, in particolare la mancata individuazione o correzione di casi di non conformità a carico di singoli membri del gruppo di operatori, compromettano l’integrità dei prodotti biologici e in conversione.”

Appaiono interessanti e chiarificatrici alcune altre norme contenute in diversi capitoli del Regolamento, quali ad esempio le norme aggiuntive sui controlli ufficiali (NDR: con il nuovo Reg. UE 848/2018 sono definite tali anche le attività di ispezione condotte dagli Organismi di Certificazione) di cui all’art. 38.1 che prevede “la verifica dell’istituzione e del funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori” e all’art. 38.2, che indica come ulteriori basi per la valutazione della rischiosità degli operatori al fine di determinare la pressione dei controlli i seguenti elementi:

  • a) il tipo, le dimensioni e la struttura degli operatori e dei gruppi di operatori
  • b) la durata del periodo di tempo in cui gli operatori e i gruppi di operatori si sono occupati di produzione, preparazione e distribuzione biologica
  • h) l’applicazione di deroghe o eccezioni alle norme da parte di operatori o gruppi di operatori

Successivamente, all’Art. 38.4 si indica come i controlli ufficiali “d) assicurano che un numero minimo di operatori che siano membri di un gruppo di operatori sia controllato in relazione alla verifica di conformità”

Riassumendo

Volendo tentare una sintesi per sommi capi, la certificazione di gruppo prevede l’istituzione e il funzionamento di un sistema di controllo interno al gruppo stesso che, sulla base di procedure e attività documentate, ha il compito di garantire la conformità di tutti i membri del gruppo e dei prodotti da essi ottenuti. L’attività di controllo “esterno” è svolta sul gruppo nel suo complesso e prevede anche la “re-ispezione” di un certo numero dei suoi membri, ed ha il compito di verificare il funzionamento e l’efficacia del sistema di controllo interno. Non conformità rilevate a carico dei singoli membri durante queste re-ispezioni possono portare alla revoca della certificazione concessa al gruppo stesso.

Per comprendere gli ulteriori sviluppi dovremo attendere l’avvio della discussione tecnica prevista dalla Commissione per l’ultimo quadrimestre del 2019 che, tra le altre cose già citate nel presente articolo, dovrà esaminare anche le seguenti tematiche specifiche:

  • la composizione e la dimensione di un gruppo di operatori;
  • i documenti e i sistemi di tenuta delle registrazioni, il sistema di tracciabilità interna e l’elenco degli operatori;
  • lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e l’autorità o le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo, e tra gli Stati membri e la Commissione;
  • il numero minimo di operatori oggetto di re-ispezione.