Nuovi regolamenti comunitari sull’import di prodotti bio
Sono molte le novità pubblicate dalla Commissione (e non solo) nell’ultimo mese di giugno, pubblichiamo di seguito un breve resoconto.
Regolamenti UE n. 571 e 519 (GUUE n. 158 del 10/6/2013): con questi due regolamenti sono stabilite modifiche a regolamenti e decisioni di carattere generale in materia di libera circolazione delle merci, agricoltura e numerosi altri atti, tra i quali i regolamenti specifici del biologico (834, 889 e 1235), a seguito dell’adesione all’Unione Europea della Repubblica di Croazia dal 1 luglio 2013. In particolare, è introdotto nell’allegato del Reg. CE 834/2007 il termine ecologico – da utilizzarsi in etichettatura - in lingua croata; analoga modifica è apportata all’allegato XII ter del Reg. CE 889/2008 per quanto riguarda la dicitura ai prodotti animali ottenuti senza l’utilizzo di antibiotici; infine, per tutti gli OdC per i quali la Commissione aveva concesso il riconoscimento per le attività all’estero condotte in Croazia (allegato IV del Reg. 12235/2008), tale riconoscimento è stato revocato con decorrenza 1 luglio 2013.
L’ingresso della Croazia nella UE, fa si anche che alla stessa data sia partato ufficialmente il sistema di controllo nazionale istituito in conformità all’art. 27 del Reg. CE 834. Dalle informazioni reperibili sul sito della Commissione dedicato all’agricoltura biologica, il sistema di controllo croato si basa sui seguenti sette organismi privati riconosciuti:
- HR-EKO-01 - BIOINSPEKT d o o
- HR-EKO-02 - PRVA EKOLOŠKA STANICA d o o
- HR-EKO-03 - ZADRUGA AGRIBIOCERT
- HR-EKO-04 - BIOTECHNICON d o o
- HR-EKO-05 - HRVATSKE ŠUME d o o
- HR-EKO-06 - TRGO-INVEST d o o
- HR-EKO-07 - AUSTRIA BIO GARANTIE d o o
Regolamento UE n. 567/2013 (GUUE serie L n. 167 del 19/6/2013): con questo regolamento sono stati modificati gli allegati III (elenco dei Paesi terzi equivalenti) e IV (elenco degli OdC riconosciuti dalla Commissione per gli scopi dell’import di prodotti equivalenti) del Reg. CE n. 1235/2008; tali modifiche riguardano essenzialmente correzioni di carattere tipografico (indirizzi internet di alcuni organismi errati od obsoleti; errori nelle categorie dei prodotti di alcuni organismi).
Regolamento UE n. 586/2013 (GUUE serie L n. 169 del 21/6/2013): sono apportate sia modifiche all’articolato che agli allegati III e IV del Reg. CE n. 1235/2008. Per quanto riguarda l’articolato, è previsto che gli elenchi degli operatori che ogni OdC deve rendere disponibili sul sito internet, siano aggiornati in merito allo stato di certificazione e alle categorie di prodotti; è altresì previsto che ogni OdC pubblichi su internet le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel/nei Paesi terzi in cui opera. Sempre in merito all’articolato, è anticipato al 30 settembre di ogni anno il termine entro il quale ogni organismo può presentare domanda di inclusione nell’elenco di cui all’allegato IV del Reg. 1235; entro la stessa data si possono presentare le domande di aggiornamento relative alle informazioni precedentemente inviate. E’ inoltre anticipata al 28 febbraio di ogni anno la data entro la quale gli organismi (a partire dal 2014) dovranno presentare la relazione annuale di attività alla Commissione (oggi è il 31 marzo).
Con riferimento alle modifiche all’allegato III si segnala:
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la soppressione di un OdC indiano (IN-ORG-011, Natural Organic Certification Agro – NOCA)
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l’inserimento di 4 nuovi OdC in Giappone (codici da JP-BIO-027 a JP-BIO-030) e la trasformazione della data di inclusione in elenco del Giappone a tempo indeterminato
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l’estensione dell’equivalenza con la Svizzera per il vino
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l’estensione dell’inclusione in elenco della Tunisia al 30 giugno 2014
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la precisazione in merito all’origine dei prodotti per i quali è riconosciuta l’equivalenza con gli Stati Uniti e l’inserimento di un nuovo OdC in elenco (US-ORG-060, Institute for Marketecology – IMO)
Con riferimento alle modifiche all’allegato IV si segnala:
- l’aggiornamento di alcune categorie di prodotti per alcuni OdC (Albinspekt; Argencert; Asure Quality; Austria Bio Garantie; Imo Control Latinoamerica; Lacon)
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l’aggiornamento dei recapiti di due OdC (Australian Certified Organic e Bioagricert)
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l’estensione a nuovi paesi per alcuni OdC (Certificadora Mexicana de productos y processo ecologicos, che ora è riconosciuta anche per Repubblica Dominicana, Guatemal ed El Salvador; Ecocert SA ora anche in Nigeria; IMO Control Latinoamerica ora anche in Ecuador e Haiti; Lacon ora anche in Brasile, Serbia ed Emirati Arabi Uniti)
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l’inserimento in elenco di un nuovo OdC (Organic Control System) con sede in Serbia e riconosciuto unicamente per quel paese
Per completezza di informazione – anche se non ancora effettuata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - si riporta la notizia relativa alla cancellazione dell’accreditamento canadese dell’Organismo CA-ORG-020 (SAI Global Certification Services). Le Autorità Canadesi hanno informato la Commissione che la cancellazione decorre dal 1 luglio, e questa a sua volta, in attesa di apportare le necessarie modifiche all’allegato III del Reg. 1235/2008, ha prontamente informato gli Stati membri. Per quanto sopra, i certificati di SAI Global Certification Services non sono più da ritenersi validi dal 1° luglio.
I testi dei regolamenti citati sono disponibili sul sito web di CCPB, www.ccpb.it, nelle pagine relative alla legislazione comunitaria.
Roberto Setti, Responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità - CCPB
Certificazione: Nuovi regolamenti comunitari sull’import di prodotti bio
Tags: biologico, certificazione, import export, Unione Europea
