Import di prodotti bio dalla Cina: la commissione rinforza le misure di supervisione degli organismi riconosciuti
Le nuove regole di import definite dal Reg. CE 834/2007, in particolare con l’art. 33.3, successivamente attuate con il Reg. CE 125/2008, prevedono che la Commissione possa riconoscere organismi di certificazione (OdC) che garantiscono l’applicazione di standard di produzione e di norme di controllo equivalenti a quelle europee, al di fuori dei territori dell’Unione.
Tali nuove regole sono divenute effettivamente operative dal 1 luglio del 2012, e da quella data, l’attività di import di prodotti equivalenti, oltre che essere effettuata tramite il “canale storico” dei Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione (Allegato III del Reg. CE 1235/2008), può essere effettuata anche tramite l’attività degli OdC riconosciuti dalla Commissione (Allegato IV del Reg. CE 1235/2008). Su tale elenco, soggetto a periodica revisione, sono ad oggi elencati una sessantina di OdC operanti in oltre 130 paesi. La Commissione, nell’ambito della attività di supervisione sugli OdC riconosciuti e condotta di concerto con gli Stati membri, ha recentemente (luglio 2013) diramato una circolare agli OdC operanti in Cina. In particolare, la Commissione richiama il fatto che l’attività di detta supervisione debba essere determinata in base ad una valutazione del rischio di irregolarità o infrazioni al Reg. CE 834/2007. Sulla base di risultati analitici, frequentemente positivi per varie tipologie di fitofarmaci non ammessi in agricoltura biologica e per vari prodotti, la Commissione ha concluso che la situazione possa essere ad alto rischio con riferimento all’equivalenza effettiva del sistema di controllo. Considerando quanto sopra, e in accordo con il regolamento, la Commissione chiede quindi agli OdC riconosciuti di aumentare il grado di verifica, in particolare tramite visite ispettive aggiuntive e non annunciate e campionamenti aggiuntivi, indicando anche periodi temporali nei quali effettuare tali attività (es. visite non annunciate subito dopo la sarchiatura in primavera per verificare l’uso di sostanze non ammesse; campionamenti sui prodotti subito dopo il raccolto ed in ogni fase di stoccaggio successiva, etc). La Commissione conclude la sua nota indicando agli OdC che l’attuazione di tali raccomandazioni dovrà essere documentata ed inviata alla Commissione stessa in una prima relazione da effettuare prima del 31 dicembre 2013, e successivamente nel report conclusivo che deve essere completato entro il 30 giugno 2014. Di tali attività deve essere inoltre dato riscontro nella relazione annuale che gli OdC inviano al 31 marzo – tramite il portale ARES – alla Commissione. La Commissione utilizzerà dette informazioni per effettuare nuovamente una valutazione del rischio per l’anno successivo (sempre in riferimento all’equivalenza del sistema di controllo attuato in Cina) ed informa gli OdC che, il mancato invio delle informazioni richieste, come indicato dal regolamento, potrà comportare la cancellazione dall’elenco di cui all’Allegato IV. Roberto Setti, Responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità - CCPB
Le nuove regole di import definite dal Reg. CE 834/2007, in particolare con l’art. 33.3, successivamente attuate con il Reg. CE 125/2008, prevedono che la Commissione possa riconoscere organismi di certificazione (OdC) che garantiscono l’applicazione di standard di produzione e di norme di controllo equivalenti a quelle europee, al di fuori dei territori dell’Unione.
Tali nuove regole sono divenute effettivamente operative dal 1 luglio del 2012, e da quella data, l’attività di import di prodotti equivalenti, oltre che essere effettuata tramite il “canale storico” dei Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione (Allegato III del Reg. CE 1235/2008), può essere effettuata anche tramite l’attività degli OdC riconosciuti dalla Commissione (Allegato IV del Reg. CE 1235/2008). Su tale elenco, soggetto a periodica revisione, sono ad oggi elencati una sessantina di OdC operanti in oltre 130 paesi.
La Commissione, nell’ambito della attività di supervisione sugli OdC riconosciuti e condotta di concerto con gli Stati membri, ha recentemente (luglio 2013) diramato una circolare agli OdC operanti in Cina. In particolare, la Commissione richiama il fatto che l’attività di detta supervisione debba essere determinata in base ad una valutazione del rischio di irregolarità o infrazioni al Reg. CE 834/2007. Sulla base di risultati analitici, frequentemente positivi per varie tipologie di fitofarmaci non ammessi in agricoltura biologica e per vari prodotti, la Commissione ha concluso che la situazione possa essere ad alto rischio con riferimento all’equivalenza effettiva del sistema di controllo.
Considerando quanto sopra, e in accordo con il regolamento, la Commissione chiede quindi agli OdC riconosciuti di aumentare il grado di verifica, in particolare tramite visite ispettive aggiuntive e non annunciate e campionamenti aggiuntivi, indicando anche periodi temporali nei quali effettuare tali attività (es. visite non annunciate subito dopo la sarchiatura in primavera per verificare l’uso di sostanze non ammesse; campionamenti sui prodotti subito dopo il raccolto ed in ogni fase di stoccaggio successiva, etc).
La Commissione conclude la sua nota indicando agli OdC che l’attuazione di tali raccomandazioni dovrà essere documentata ed inviata alla Commissione stessa in una prima relazione da effettuare prima del 31 dicembre 2013, e successivamente nel report conclusivo che deve essere completato entro il 30 giugno 2014. Di tali attività deve essere inoltre dato riscontro nella relazione annuale che gli OdC inviano al 31 marzo – tramite il portale ARES – alla Commissione. La Commissione utilizzerà dette informazioni per effettuare nuovamente una valutazione del rischio per l’anno successivo (sempre in riferimento all’equivalenza del sistema di controllo attuato in Cina) ed informa gli OdC che, il mancato invio delle informazioni richieste, come indicato dal regolamento, potrà comportare la cancellazione dall’elenco di cui all’Allegato IV.
Roberto Setti, Responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità - CCPB
