GLOBALGAP technical news: “politica per la sicurezza alimentare” istruzioni per l’uso
GLOBALGAP avverte la necessità di chiarire termini e condizioni d’uso della “dichiarazione in materia di politica per la sicurezza alimentare”, quasi subito dall’entrata in vigore delle nuove check list, di cui abbiamo già parlato. Alcune questioni erano rimaste aperte poiché il documento non è parte integrante dello standard e non ve ne è traccia altrove, se non appunto nelle check list stesse. La fonte della presente news è ufficiale, trattandosi di “Technical News” del 30 maggio 2013, ovvero le “circolari tecniche” aventi valore normativo che GLOBALGAP invia agli Organismi di certificazione con preghiera di divulgarne i contenuti. Veniamo quindi ai chiarimenti:
Che significato ha la “dichiarazione in materia di politica per la sicurezza alimentare”?
È un impegno esplicito da parte del produttore a garantire le sicurezza alimentare in tutte le fasi produttive da lui gestite.
È obbligatorio compilarla e sottoscriverla? Se sì, quale è il termine ultimo?
La compilazione e la sottoscrizione è obbligatoria per tutte le aziende in ricertificazione. L’obbligatorietà viene estesa sia alle aziende agricole in opzione 1, che alle aziende agricole che fanno parte di un Gruppo in opzione 2. Il termine ultimo per le versioni delle check list tradotte dall’inglese in altre lingue, e quindi anche in italiano, è fissata a tre mesi dopo la loro pubblicazione. In ogni caso è sempre meglio averla. NB: La dirigenza del Gruppo dei produttori in opzione 2 può assumersi l’impegno di garantire il soddisfacimento del requisito da parte delle aziende agricole associate compilando e sottoscrivendo un’unica dichiarazione da allegare alla check list relativa alla verifica ispettiva interna sul Sistema Qualità. Dipendentemente dal numero delle azienda agricole associate al Gruppo, è chiaro quindi che vi è una notevole semplificazione nella gestione operativa di questo aspetto.
È necessario che venga compilata in fase di verifica in autocontrollo o durante le verifiche ispettive interne?
Non è necessario. La dichiarazione è stata inclusa nella check list al fine di agevolarne la compilazione, ma può essere sottoscritta anche in momenti diversi.
La dichiarazione deve essere compilata ogni anno?
Sì, deve essere compilata e sottoscritta ogni anno e riferirsi a ciascun ciclo di certificazione.
L’organismo di certificazione deve conservarne una copia, come nel caso dell’accordo di sub-licenza?
Non è necessario. L’organismo deve informare l’azienda di questo nuovo requisito e verificarne la conformità in sede di verifica ispettiva.
Come può l’ispettore dare evidenza della verifica del requisito e notificare una non conformità se non vi è un punto di controllo specifico?
L’ispettore è tenuto a scriverlo sotto la forma di annotazione nel rapporto di verifica ispettiva. Nel caso di una opzione 2, l’ispettore deve descrivere sinteticamente le modalità con le quali il requisito è stato soddisfatto (es. presso quali aziende è stato verificato, quando è stato sottoscritto, ecc.). Nel caso vi siano non conformità, esse devono essere considerate di tipo contrattuale e riferite al punto 6.1.c Parte I Regole Generali.
MARCO ROFFIA, Resp. Schema Ufficio Controllo e Certificazione di Prodotto – CCPB

