Obbligo di impiego di lieviti biologici a partire da fine 2013

Pubblicato il: 03/04/2013
Obbligo di impiego di lieviti biologici a partire da fine 2013

L’articolo 27 c) del Reg. CE 889/2008 prevede che dal 31 dicembre 2013, i lieviti ed i prodotti a base di lievito siano considerati, nella preparazione degli alimenti biologici, come ingredienti di origine agricola.

In forza di questa disposizione i lieviti ed i prodotti a base di lievito, impiegati nella preparazione di alimenti, dovranno essere biologici, cioè ottenuti conformemente alle disposizioni dell’art. 20 paragrafo 1 del Reg. CE 843/2007.

Per la preparazione dei lieviti biologici potranno essere impiegate solamente le sostanze elencate nell’allegato VIII sezione C del Reg. CE 889/2008 e i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 27 paragrafo 1 lettere b) e c) dello stesso Regolamento.

Operativamente l’entrata in vigore di questa disposizione avrà importanti riflessi di ordine pratico nella produzione di molti prodotti trasformati biologici.

I trasformatori e tutti gli operatori che impiegano lieviti nella preparazione dei propri prodotti, dovranno, prima dell’entrata in vigore della disposizione, individuare fornitori in grado di rendere loro disponibili lieviti certificati biologici, o modificare le modalità di preparazione dei lieviti o dei prodotti a base di lieviti, impiegando nella produzione solamente le sostanze o i prodotti ammessi dal Regolamento.

Dovranno inoltre essere modificate le etichette dei prodotti ottenuti e commercializzati dopo il 31/12/2013, che dovranno fare riferimento, nell’elenco degli ingredienti alla natura biologica del lievito utilizzato.

Eventuali altre disposizioni o modifiche, relative all’entrata in vigore dell’obbligo di impiego di lieviti biologici, saranno oggetto di approfondimento nelle nostre prossime news.

MAURO PANZANI, Responsabile Ufficio Attività di Controllo e Certificazione Prodotti Biologici - CCPB