Scadenze: comunicazione annuale dei prodotti importati

Pubblicato il: 07/02/2013
Scadenze: comunicazione annuale dei prodotti importati

Si ricorda a tutti gli importatori biologici che entro il 15 febbraio deve essere inviato al Mipaaf e al proprio Organismo di Controllo (OdC), la comunicazione di riepilogo annuale delle quantità importate durante l’anno appena trascorso.

Tale adempimento si rende necessario in seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 18378 del 09/08/2012: “Disposizioni per l’attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi”.

Il DM prevede che entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori iscritti nell’Elenco nazionale degli operatori biologici comunichino al Mipaaf (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca) ed al proprio OdC, i prodotti e le relative quantità sulla base della classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC), di tutte le partite importate da Paesi Terzi nel corso dell’anno precedente.

La comunicazione deve essere trasmessa al Mipaaf, tramite posta elettronica, all’indirizzo: saq10.importazioni[@]mpaaf.gov.it, indicando in oggetto “comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell’importatore”, utilizzando esclusivamente il modello presente in Allegato II del Decreto. Tale comunicazione all’Organismo di Controllo può essere inviata via posta elettronica all’indirizzo pzoni[@]ccpb.it oppure via fax al n. 051/254842, utilizzando sempre il medesimo modello.

Preme inoltre ricordare come rientri sempre tra obblighi degli importatori biologici comunicare al Mipaaf e al proprio OdC, ogni partita importata a fronte del rilascio di un’autorizzazione ministeriale emessa ai sensi dell’art. 19 del Reg. CE 1235/2007 almeno quindici giorni prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione Europea, oppure almeno sette giorni prima della loro immissione nella Comunità Europea nel caso in cui la partita importata provenga da Paesi Terzi equivalenti ai sensi dell’art. 33.2 del reg. CE 834/07 o sia avvenuta attraverso Organismi di Controllo riconosciuti equivalenti ai sensi dell’art. 33.3 del reg. CE 834/07. Questa comunicazione deve essere inviata utilizzando esclusivamente il modulo presente all’allegato I del DM n.18378.

(*) Federica Nasi, Ass.te del Responsabile Ufficio Attività di Controllo e Certificazione - CCPB