Nuove regole dall’ue sul sistema di controllo? Italia ok

Pubblicato il: 07/02/2013
Nuove regole dall’ue sul sistema di controllo? Italia ok

L’Unione Europea da alcuni mesi sta cercando di rendere più stringente il sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche. Ormai si è giunti alle battute finali della quarta bozza di modifica del Regolamento CE 889/2008, e con molta probabilità sarà licenziato il nuovo regolamento di modifica al prossimo SCOF “Standard Committee Organic Farming”.

A partire da gennaio 2014 l’UE intende introdurre l’obbligo che un operatore che cambi organismo di controllo, che sospenda la sua attività biologica o che abbia più organismi (cosa non più possibile in Italia a seguito del DM del 2012 sul miglioramento del sistema di certificazione), di trasmettere all’organismo di controllo e/o all’Autorità Competente tutta la documentazione trasmessa a suo tempo ai fini dell’attività di certificazione ai medesimi soggetti e di conservarla per almeno 5 anni. In aggiunta, le non conformità che hanno un risvolto sulla biologicità dei prodotti devono essere trasmesse alle Autorità Competenti. Requisiti che in Italia sono già operativi alla luce del decreto di cui sopra ed in taluni casi con disposti legislativi precedenti.

L’UE vuole inoltre che annualmente in almeno il 10% degli operatori si prelevi un campione per l’analisi dei residui di prodotti non autorizzati nel metodo biologico. Attività che deve essere eseguita in base al rischio che detti operatori non rispettino il metodo biologico in qualsiasi fase della produzione, preparazione e distribuzione.

La bozza di regolamento descrive anche le misure da prendere per un’efficace scambio di informazioni fra paesi membri e Commissione e sulla pubblicazione delle informazioni al pubblico relativamente a ciascun operatore per quanto attiene alle informazioni contenute nel documento giustificativo corrispondente al certificato di conformità.

In relazione all’attività di vigilanza sugli organismi di certificazione condotta dall’Autorità Pubblica, viene richiesto che le visite aggiuntive rispetto alla visita annua coprano almeno il 10% degli operatori controllati da ogni singolo organismo, su questo in Italia siamo abbondantemente oltre, e che almeno il 20% delle ispezioni non siano annunciate. Se apparentemente quest’ultimo aspetto può essere visto positivamente dalla pubblica opinione, in realtà non apporta qualitativamente nulla in più rispetto ai normali cicli di ispezione perché la frequenza delle non conformità rilevate nelle visite annunciate ed in quelle non annunciate non cambia, e il rischio di mandare in giro ispettori per nulla è molto elevato. È anche previsto che l’Autorità predisponga una serie di sanzioni a seguito delle irregolarità e delle infrazioni riscontrate dagli organismi di certificazione e su questo aspetto l’Italia ha già un elenco di gran lunga collaudato quale quello presente nel RT (Regolamento Tecnico) 16 di Accredia.

È opportuno che la nostra Autorità non si inventi elenchi di nuove sanzioni, ma si colleghi con quanto già da oltre un quindicennio stiamo applicando e concordi con Accredia quanto già contemplato nel RT 16. Così come è opportuno che le visite non annunciate rimangano entro al massimo il 5% del totale delle ispezioni eseguite.

Come si può notare da questa breve rassegna inerente le principali modifiche previste dall’UE, nulla in più si deve aggiungere rispetto a quanto già applicato nel nostro paese. Questo è abbastanza significativo in relazione all’efficacia del nostro sistema di certificazione che non è secondo a nessun altro, sia in UE che in paesi terzi.

(*) Fabrizio Piva, Amministratore Delegato – CCPB srl