Debeccaggio negli allevamenti biologici: il MASAF ribadisce che non può essere una pratica sistematica
Con la nota n. 0227122 del 13 maggio 2026, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha fornito importanti chiarimenti sulla pratica del debeccaggio nella filiera avicola biologica, rispondendo a una richiesta di parere del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.
Il Ministero ha confermato l'orientamento già espresso nel 2016 con nota n. 87861 del 24/11/2016, precisando che il debeccaggio non può essere considerato una pratica ordinaria o automatica negli allevamenti biologici, ma esclusivamente un intervento eccezionale, da adottare nei casi previsti dalla normativa e finalizzato alla tutela del benessere animale.
Lo status "convenzionale" dei pulcini non giustifica il debeccaggio
Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda i pulcini nei primi 3 giorni di vita. Secondo il MASAF, il fatto che gli animali, nelle fasi iniziali dell'allevamento, siano allevati secondo il metodo convenzionale non costituisce una condizione esimente rispetto ai principi di tutela del metodo biologico.
Quando è possibile introdurre in biologico animali debeccati?
La nota precisa che l'avvio alla conversione biologica di animali sottoposti a debeccaggio in fase neonatale è possibile soltanto quando l'intervento sia stato autorizzato attraverso il parere obbligatorio e vincolante del veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Tale parere deve essere rilasciato specificamente per l'allevamento biologico destinatario dei pulcini e deve dimostrare l'esistenza di concrete esigenze legate alla salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui sia necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori. Le pratiche devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell’allegato al D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.
In altre parole, il debeccaggio non può essere effettuato in modo preventivo e generalizzato, ma deve essere adeguatamente motivato e autorizzato caso per caso.
Cosa devono verificare gli Organismi di Controllo
La nota richiama anche il ruolo degli Organismi di Controllo (OdC), che sono tenuti a verificare il corretto rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa.
In caso di ricorso sistematico e non autorizzato alla pratica, gli Organismi di Controllo dovranno applicare le misure correttive e il regime sanzionatorio previste dal D.M. 18 luglio 2024, n. 323651.
Certificazione: Reg. Ue 2018/848, il biologico nell’Unione Europea
Tags: allevamenti biologici, debeccaggio, Masaf
