Biologico e Greenwashing; attenzione alle nuove regole

Pubblicato il: 12/06/2026

Autore: Davide Pierleoni - Key Account Manager

Biologico e Greenwashing; attenzione alle nuove regole

Il “Green-washing” è una strategia di marketing ingannevole. È quando un’azienda fa sembrare “ecologico” un prodotto che non lo è realmente. Il settore biologico è uno dei più colpiti dal fenomeno del green-washing, in quanto l’utilizzo di affermazioni in etichetta che fanno riferimento a generici valori di sostenibilità può carpire la buona fede del consumatore e indurlo a preferire un prodotto che biologico non è.

Per questo motivo, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva 2024/825 che il Governo ha recepito integralmente con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 che apporta modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 meglio conosciuto come «Codice del Consumo», il testo di legge che raccoglie le principali disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e che regola i rapporti tra gli stessi consumatori e i professionisti dettando i reciproci diritti e obblighi.

I claims "Biologico", "Eco", "Ecologico" possono essere considerati non conformi?

Il principio generale stabilito dalla normativa afferma che:

  • i claims ambientali devono essere chiari, specifici, verificabili e supportati da prove;
  • sono vietate le affermazioni generiche o vaghe che possono ingannare il consumatore.

"Biologico", "Eco", "Ecologico" rientrano tipicamente tra i claims generici. Espressioni come “eco”, “green”, “eco‑friendly” sono considerate fuorvianti, se non accompagnate da evidenze concrete e contestualizzate. Il Regolamento (UE) 2018/848, all’articolo 30 protegge e riserva il loro utilizzo solo agli operatori del settore alimentare ed ai prodotti da questi ottenuti che siano stati certificati da enti autorizzati dall’Unione Europea e dal Governo italiano. Quindi se siete operatori certificati non dovete temere nulla.

A meno che?

Gli operatori biologici spesso amano aggiungere delle frasi che rinforzano il messaggio presente nel corpo della etichetta principale, che è quella che riporta la denominazione legale di vendita unita al termine “biologico” o “da agricoltura Biologica”, il codice dell’ente di certificazione, il logo europeo e l’origine delle materie prime. Un prodotto certificato biologico che reca in etichetta anche delle asserzioni etiche, sociali, ambientali che fanno riferimento ai principi di agricoltura biologica potrebbe essere giudicato non conforme?

Proprio su questo ci concentriamo, perché tali etichette potrebbero diventare “non conformi quando queste frasi e affermazioni fossero:

  • generiche
  • non verificabili
  • non supportate da prove scientifiche o certificazioni.

In pratica, essere certificato biologico non rende automaticamente leciti tutti i claims ambientali o etico‑sociali aggiuntivi.

Alcuni esempi

La classica frase “senza pesticidi di sintesi secondo Reg. UE 2018/848” spiega in modo preciso cosa significa, è coerente con la certificazione biologica e non amplifica indebitamente i benefici dell’agricoltura bio.

Se invece le asserzioni fossero vaghe o assolute, tipo “rispettoso dell’ambiente”, “eticamente sostenibile”, “100% naturale e sostenibile” oppure suggerissero benefici più ampi rispetto al biologico (es. impatto zero, superiorità globale), allora potrebbero essere considerate claim generici vietati oppure fuorvianti perché ampliano il significato del “bio”.

Un’altra frase come “l'agricoltura biologica rispetta l'ambiente, non inquina l'acqua e protegge il suolo” potrebbe essere critica sotto questi punti di vista:

  1. a) È un claim generico e assoluto perché
  • “rispetta l’ambiente” → è una formulazione vaga e non circostanziata
  • “non inquina l’acqua” → è una affermazione assoluta (zero impatto)
  • “protegge il suolo” → è una affermazione generica senza parametri
  1. b) Amplifica il significato del “biologico” perché Il biologico ha benefici ambientali riconosciuti, ma non implica automaticamente zero inquinamento o assenza totale di impatti
  2. c) Mancanza di verificabilità poiché la normativa richiede che ogni claim sia:
  • misurabile
  • dimostrabile
  • specifico (es. dati, percentuali, indicatori)

Una formulazione più sicura potrebbe essere “Prodotto da agricoltura biologica certificata secondo normativa UE, che esclude l’uso di pesticidi di sintesi e promuove pratiche agricole orientate alla tutela della fertilità del suolo e alla riduzione dell’impatto ambientale.” Questa versione è più precisa, evita assoluti e resta coerente con il perimetro del biologico.

Cosa dice l’Unione Europea

Le recentissime FAQ “Frequently Asked Questions” emesse il 18 maggio scorso, alla domanda n° 14 “potete chiarire se il termine "biologico" può essere ancora utilizzato come dichiarazione generica?” hanno fornito una risposta rassicurante. Nei casi in cui esista una legislazione settoriale dell'Unione, come il Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione di alimenti biologici, tali norme settoriali prevalgono e la Direttiva non si applica allo specifico aspetto della pratica commerciale regolamentato a livello settoriale. Anche la Nota di orientamento ci tranquillizza ulteriormente, perché laddove analizza l’interazione con la legislazione UE in materia di rivendicazioni ambientali, si cita espressamente il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (288) sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici.

Quindi, il messaggio per gli operatori biologici è “nessuna paura, ma maggiore attenzione” sull’uso  di alcune parole o, nel complesso, di affermazioni dai significati troppo elogiativi da riportare in etichetta, sia riferiti al prodotto biologico e sia al metodo biologico.