REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/883 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/883 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2025

In data 17 maggio 2025 entrerà in vigore il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/883 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione.

Oltre ad alcune modifiche riguardanti Organismi di Controllo riconosciuti dalle rispettive autorità competenti, una è la principale novità introdotta da questo documento:

Il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta finalizzata a estendere l’ambito di applicazione del suo riconoscimento a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 agli animali vivi e ai prodotti di origine animale non trasformati, nonché a tutti i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, compresi il vino e le bevande alcoliche, con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico coltivati in Giappone o con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico importati in Giappone dall’Unione europea, da paesi terzi i cui metodi di produzione e le misure di controllo sono stati riconosciuti dal Giappone come equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione giapponese, o da paesi terzi attraverso il sistema degli organismi di controllo riconosciuti dal Giappone come competenti a certificare che gli operatori in tali paesi terzi rispettano le norme di produzione biologica del Giappone.

La valutazione delle informazioni presentate dal Giappone in merito al suo sistema di produzione e alle misure di controllo applicabili ai prodotti di cui al considerando (4) e l’esame in loco effettuato dalla Commissione hanno confermato che il sistema di produzione e le misure di controllo del Giappone applicabili a tali prodotti sono equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, è opportuno che il riconoscimento dell’equivalenza del sistema di produzione e delle misure di controllo in Giappone sia esteso a tali prodotti .

Di conseguenza, viene riconosciuta l’equivalenza del sistema di produzione e delle misure di controllo in Giappone per le seguenti categorie: 

(1) Non sono inclusi i prodotti trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti contenenti alghe

Al seguente link il documento completo