IMPORT PRODOTTI BIO: misure per controlli aggiuntivi su paesi/prodotti a rischio
In materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, la regolamentazione comunitaria dispone sia di un sistema di controlli da eseguirsi nei Paesi terzi di partenza sulle partite destinate ad essere importate nell’Unione che di un sistema di controlli da eseguirsi all’arrivo, ovvero ai posti di controllo frontalieri e/o nei punti di immissione in libera pratica (cfr. Reg. UE 2021/1698 e Reg. UE 2021/2306).
A livello quantitativo e qualitativo di tali controlli, la Commissione non ha mai adottato disposizioni (=atti legislativi) che fossero direttamente applicabili dai soggetti interessati, limitandosi nel corso degli anni a diramare sia agli stati membri che agli organismi di certificazione e alle autorità di controllo operanti nei Paesi terzi di partenza, linee guida contenenti indicazioni sia in merito ai Paesi che ai prodotti considerati maggiormente a rischio, ai quali applicare procedure intensificate di controllo (es.: maggiori campionamenti nei Paesi di esportazione; intensificazione delle ispezioni agli operatori di quei Paesi; maggiori campionamenti nei Paesi di importazione nella UE).
Con il nuovo Reg. UE 2024/2975 la Commissione ha deciso di intervenire su questo sistema di controlli aggiuntivi, prevedendo la sostituzione delle linee guida di cui sopra con la pubblicazione di uno specifico atto di esecuzione, attraverso la modifica sostanziale dell’art. 8 del reg. UE 2021/1698, che adesso recita: “Elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio - I prodotti ad alto rischio e i paesi terzi di cui sono originari sono elencati, unitamente alle percentuali di partite di tali prodotti da sottoporre a controlli di identità e fisici e campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi e dalle autorità competenti degli Stati membri, se del caso, in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione. Le percentuali di cui al primo comma possono essere inferiori al 100 % e possono, per lo stesso prodotto, essere diverse per i controlli effettuati rispettivamente dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo dei paesi terzi e dalle autorità competenti degli Stati membri.”
In estrema sintesi, le novità introdotte possono essere così esemplificate:
- è prevista la pubblicazione di un atto specifico (regolamento di esecuzione) che indicherà quali, quanti e da quali Paesi sono i prodotti da sottoporre a tale tipologia di controlli aggiuntivi e gli operatori nei Paesi terzi da sottoporre a controlli aggiuntivi
- è previsto che la percentuale di tali controlli non sia del 100%, ma viene riconosciuto che una riduzione di tale percentuale non comprometta l’efficacia del controlli stessi
Per completare il quadro occorre quindi la pubblicazione di questo atto, nel quale saranno elencati i prodotti ed i Paesi di provenienza, nonché le percentuali di controlli da eseguire; è verosimile che la pubblicazione del documento che è stato già diffuso in bozza avvenga nei primi mesi del 2025.
Nel frattempo, in attesa dell’ulteriore regolamento e per evitare un periodo di incertezza, la Commissione ha diramato il 3 dicembre scorso ulteriori Linee guida sulle procedure intensificate di controlli che gli organismi di certificazione o le autorità di controllo operanti nei Paesi terzi ivi indicati saranno tenuti ad applicare nel periodo 1-1-2025 / 31-12-2025, individuando le seguenti combinazioni Paesi/prodotti a rischio e relative percentuali di campionamento:

Con ogni probabilità, il pubblicando regolamento confermerà i contenuti di questa ultima Linea guida, verosimilmente anche integrandolo con indicazioni relative alle percentuali di campionamento da eseguirsi da parte delle Autorità competenti degli Stati membri sulle partite in ingresso.
I testi dei regolamenti citati sono disponibili sul sito web di CCPB, www.ccpb.it, nelle pagine relative alla legislazione comunitaria.

