Gestione delle positività analitiche rilevate in controlli ufficiali svolti dall’OdC su prodotti biologici
Il Decreto Legislativo 148 del 06/10/2023, adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, riferito alle norme di produzione biologica, e del regolamento (UE) 2017/625, relativo alle norme inerenti i controlli ufficiali, stabilisce, a recepimento di quanto previsto ai sensi dell’art 35 del regolamento (UE) 2017/625, la procedura che un operatore dovrebbe seguire qualora desiderasse contestare un caso di presenza di sostanze non ammesse, rilevate a seguito di prove analitiche su campione/i prelevato/i presso la propria azienda dall’organismo di controllo nell’ambito di un controllo ufficiale.
La procedura prevede, art 12, l’esecuzione di una controperizia, effettuata, a spese dell’operatore, a cura di un perito di parte, individuato dall’operatore ed iscritto in albo professionale pertinente. La controperizia consiste nell’esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all’emissione del rapporto di prova. In sede di controperizia, l’operatore può far eseguire una nuova analisi presso laboratorio accreditato sull’aliquota ricevuta in fase di campionamento. L’operatore comunica all’OdC la volontà di procedere con la controperizia entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito sfavorevole delle analisi.
Sulla base degli esiti della controperizia, l’operatore, art 13, può richiedere la procedura di controversia. A tal fine, l’operatore invia apposita richiesta all’OdC entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito sfavorevole delle analisi. Le spese della procedura sono, anche per questa seconda fase, a carico dell’operatore. A seguito della richiesta di avvio della controversia, l’OdC affida la ripetizione delle analisi ad un secondo laboratorio ufficiale. Sulla base dell’esito dell’analisi eseguita dal secondo laboratorio e delle informazioni acquisite durante l’indagine, l’OdC decide in merito agli esiti della controversia e ne dà comunicazione all’operatore.
Certificazione: Reg. CE 834/2007, il biologico nell’Unione Europea
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