Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024

Pubblicato il: 15/11/2024

Autore: Roberto Burattini - Responsabile di Schema DOP-IGP-STG

Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024

Il regolamento è stato pubblicato in G.U.U.E.  del 23.04.2024 (serie L) e modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/. Esso è applicabile dal 13 maggio 2024.

L’oggetto e lo scopo

Il regolamento tratta delle denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Sono inoltre disciplinate le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Tra le principali novità si annoverano

  • La sostenibilità (nuovi requisiti facoltativi)
  • Legittimazione e procedura di opposizione a livello nazionale
  • Procedura e tempi a livello comunitario
  • Notifiche di osservazioni (nuovo)
  • Periodo transitorio (denominazioni preesistenti)
  • Protezione (della denominazione o indicazione, rafforzamento)
  • Ingredienti DOP/IGP (nuovo)
  • Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali
  • Gruppi di produttori (Consorzi di tutela)
  • Nomi a dominio (in caso di conflitto con le IG)
  • Tutela on line

 E’ opportuno soffermarsi sulle importanti novità che riguardano l’etichettatura dei prodotti DOP/IGP/STG

Simboli, indicazioni e abbreviazioni. Nuovi obblighi di etichettatura

Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che si riferiscono a indicazioni geografiche possono essere utilizzati solo in relazione ai prodotti ottenuti in conformità del disciplinare pertinente o a fini informativi ed educativi, senza però indurre in errore il consumatore.

Introdotto, nell’etichettatura, l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo della IG. Il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. E’ previsto un periodo di smaltimento delle scorte per i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026.  

Indicazioni e abbreviazioni possono essere utilizzati nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l’indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l’indicazione o l’abbreviazione sono collocate accanto al nome dell’ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente. Il simbolo dell’Unione non appare in gruppo alla denominazione dell’alimento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

I simboli dell’Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, le indicazioni «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e «indicazione geografica», nonché le abbreviazioni «DOP» o «IGP», a seconda dei casi, possono figurare nell’etichettatura soltanto dopo la pubblicazione dell’atto di registrazione di tale indicazione geografica.

 Possono inoltre figurare nell’etichettatura:

  1. a) riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e
  2. b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica, a condizione che tali riferimenti non inducano in errore il consumatore quanto alla vera identità o origine del prodotto.