Chiarimento del MASAF in merito alle colture parallele di pomodoro da industria in agricoltura biologica
Autore: Lorenzo Abriani - Ufficio Attività di Controllo e Certificazione Prodotti Biologici – Sede Veneto
La Nota del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Prot. n. 0049620 del 01/02/2024 risponde alla richiesta della Regione Emilia-Romagna, che chiedeva un chiarimento sull'interpretazione delle normative relative alla coltivazione simultanea di pomodori da industria di varietà biologiche e non biologiche in un’unica azienda agricola, in particolare riguardo alla possibilità di usare l’epoca di maturazione e la suddivisione in corpi aziendali separati per definire le varietà come "facilmente distinguibili".
Il Regolamento UE 2018/848 articolo 9, paragrafo 7 stabilisce che le aziende biologiche devono rispettare determinati standard, ma prevede che un’azienda possa essere suddivisa in unità di produzione distinte (biologica e non biologica), a condizione che le varietà di piante non biologiche siano facilmente distinguibili da quelle biologiche.
Il MASAF con la suddetta nota, chiarisce che l’epoca di maturazione non può essere considerata un parametro sufficiente per definire varietà facilmente distinguibili in assenza di altre caratteristiche distintive.
Il Ministero conferma inoltre il contenuto delle precedenti note ministeriali n. 39003 del 24/05/2018 e n. 86722 del 10/12/20219, secondo cui per “facilmente distinguibile” si debba intendere una oggettiva immediata e agevole possibilità di riconoscere le due colture e/o prodotti senza il bisogno di alcuna specifica tecnica d’indagine o di una particolare competenza professionale non riconducibile alla normale preparazione di base per un tecnico agrario o agronomo.
In sintesi, la Nota MASAF stabilisce che anche in caso di compresenza in campo e/o in azienda di prodotti biologici in conversione e non biologici (colture parallele), l'epoca di maturazione non può essere usata come criterio per distinguere due varietà di pomodoro da industria in agricoltura biologica, nemmeno se l’azienda è suddivisa in diversi corpi aziendali separati, come previsto dalla normativa europea.
Certificazione: Reg. Ue 2018/848, il biologico nell’Unione Europea
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