“Breakfast Directive”: la direttiva n. 1438/2024/UE
Autore: Roberto Burattini - Responsabile di Schema DOP-IGP-STG
E’ stata subito ribattezzata la direttiva sulla colazione e non a torto in quanto riguarda nello specifico miele, succhi di frutta, confetture e latte (alcune tipologie).
Le novità riguardano principalmente indicazioni puntuali sulla etichettatura, l’introduzione di nuove definizioni al fine di fornire chiare indicazioni al consumatore. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 24 maggio 2024 ed è entrata in vigore il 13 giugno 2024. Gli Stati membri avranno 18 mesi per recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale e si applicheranno in tutto il territorio dell’Unione Europea dopo altri sei mesi.
In estrema sintesi le principali novità sono:
MIELE
E’ stata soppressa la voce “miele filtrato”, vengono mantenuti i mieli di favo e industriali (con alcune modifiche). Posso essere citate l’origine floreale, o vegetale e l’origine. Vengono rafforzate alcune norme della direttiva 2001/110/CE allo scopo di garantire pratiche commerciali leali a proposto dei mieli industriali e non (trattamenti termici, eliminazione del polline).
SUCCHI DI FRUTTA E PRODOTTI ANALOGHI
Le principali novità introdotte riguardano le informazioni circa il contenuto in zuccheri del succo di frutta. Sono state riviste pertanto le norme sull’utilizzo volontario di una dichiarazione indicante che i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti. Sono state anche introdotte nuove categorie di prodotti per i succhi di frutta i cui zuccheri naturalmente presenti siano stati ridotti, purché siano al contempo mantenute le altre caratteristiche medie del frutto. Esempi di nuove denominazioni sono: «succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri», «succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri» o «succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri». Riguardo ai nettari di frutta, è stata introdotta una riduzione della percentuale di zuccheri o miele da aggiungere.
E’ previsto che in futuro sia valutata la possibilità di introdurre l’origine della frutta utilizzata in etichetta.
CONFETTURE, GELATINE E MARMELLATE DI FRUTTA E DELLA CREMA DI MARRONI
Al fine di incentivare la produzione di confetture e gelatine con un più alto contenuto di frutta, tenendo conto al contempo della necessità di ridurre la quantità di zuccheri liberi, si è ritenuto opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di confetture e gelatine utilizzando come parametro di riferimento il contenuto in sostanza secca solubile (inferiore al 60%).
SI è tenuto conto che in molte lingue ufficiali dell’Unione i consumatori utilizzino indifferentemente i termini «marmellata» e «confettura» per riferirsi alle confetture di frutta diversa dagli agrumi. La nuova Direttiva prende atto di questo stato di fatto e consente l’utilizzo dei termini secondo l’uso invalso ponendo però delle regole in modo da cercare di prevenire confusione o errate comunicazioni ai consumatori.
LATTE CONSERVATO (ALCUNI TIPI)
E’ stata introdotta nella Direttiva 2001/114/CE la previsione di una disposizione “ad hoc” al fine di ridurre il tenore di lattosio del latte. Le modifiche nella composizione del latte devono essere indicate chiaramente e in forma leggibile sull’imballaggio. Ogni Stato membro può limitare o vietare tali modifiche della composizione del latte conservato.
Certificazione: “Breakfast Directive”: la direttiva n. 1438/2024/UE
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