GLOBALG.A.P. : CHAIN OF CUSTODY V. 6.1 DAL 1°LUGLIO 2023

GLOBALG.A.P. : CHAIN OF CUSTODY V. 6.1 DAL 1°LUGLIO 2023

Dal 1° gennaio 2023, tutti gli attori della filiera che gestiscono prodotti sfusi e non confezionati provenienti da processi di produzione oggetto di certificazione GLOBALG.A.P., nonché tutti coloro che confezionano ed etichettano i prodotti utilizzando riferimenti alla certificazione GLOBALG.A.P. attraverso il codice di identificazione fornito dalla banca dati (ad es., GGN, numero CoC, ecc.), sono tenuti ad attivare la certificazione Catena di custodia.

Desideriamo informare le Aziende che dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la versione 6.1, la quale recepisce importanti modifiche che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni sotto forma di “Technical news”.

Di seguito un elenco dei cambiamenti e degli aspetti più importanti contenuti nel nuovo standard:

NOVITA’ IMPORTANTE CHE AMPLIA LE POSSIBILITA’ DI CERTIFICAZIONE: per frutta e verdura e per le colture estensive, il campo di applicazione della certificazione CoC può includere prodotti lavorati, ad esempio tagliati, affettati, sminuzzati, congelati e/o sottoposti a congelamento rapido nella misura in cui il prodotto di origine rimane visivamente riconoscibile. Ad esempio, è possibile certificare funghi affettati, zucca a cubetti, melone tagliato, piselli surgelati, ecc., mentre non è possibile certificare succo d’arancia, purea di mela, zuppe vegetali, ecc.

  • La certificazione relativa a standard di sicurezza alimentare è obbligatoria solamente per i siti di produzione in cui i prodotti vengono lavorati (tagliati, affettati, sminuzzati, congelati, ecc.). Il  prodotto oggetto di certificazione deve essere facilmente e visivamente riconducibile alla materia prima di origine.
  • In caso di certificazione multisito, tutti i siti in cui i prodotti certificati vengono venduti, lavorati, manipolati, stoccati o gestiti devono essere valutati internamente e sottoposti a verifica da parte dell’Organismo di certificazione. Questa regola vale anche per i subappaltatori e per gli uffici amministrativi di broker che non vengono a contatto con il prodotto (possibilità di audit in remoto).
  • Per consentire agli Organismi di certificazione di programmare gli audit presso tutti i siti pertinenti (magazzini di stoccaggio i conto terzi, oppure siti dove viene effettuata l’etichettatura, lavorazione, ecc.), le attività subappaltate che rientrano nel campo di applicazione della certificazione CoC devono essere dichiarate in fase di registrazione o non appena viene aggiunto un subappaltatore o un’attività subappaltata. I subappaltatori devono essere sottoposti a audit dagli OdC in funzione del rischio connesso all’errata identificazione, sostituzione o diluizione di prodotti certificati con prodotti non certificati.
  • Sono classificati ad alto rischio i commercianti, i broker ed altri operatori che si occupano direttamente o tramite subappaltatori della (ri)lavorazione, (ri)confezionamento e/o (ri)etichettatura di prodotti certificati o che si occupano direttamente o tramite subappaltatori dello stoccaggio e della manipolazione di prodotti sfusi (non confezionati, non sigillati o non etichettati) o dello stoccaggio e della manipolazione di prodotti confezionati non etichettati.
  • Sono classificati a basso rischio i commercianti, i broker ed altri operatori che si occupano direttamente o tramite subappaltatori di fasi di stoccaggio e/o manipolazione esclusiva di prodotti che sono pronti per l’immissione in commercio, confezionati e a prova di manomissione.
  • Sono classificati a basso rischio i commercianti e i broker che assumono la proprietà legale ma non gestiscono fisicamente i prodotti certificati.
  • Le aziende che commercializzano o trattano prodotti provenienti da aziende certificate, ma che non identificano o vendono questi prodotti come certificati o con la denominazione GLOBALG.A.P., non necessitano della certificazione CoC. In questo caso, la catena di custodia viene interrotta.

Subappaltatori con certificato GLOBALG.A.P. valido per lo standard CoC, PHA o IFA

  • Se un subappaltatore è titolare di un certificato GLOBALG.A.P. per lo standard CoC, PHA o IFA per lo stesso prodotto incluso nell’attività subappaltata, l’azienda subappaltante deve assicurarsi che il certificato GLOBALG.A.P. per lo standard CoC, PHA o IFA del subappaltatore sia valido e ne copra il campo di applicazione (stessi prodotti/processi). In questo caso, non è necessario che l’OdC verifichi ogni sito subappaltato, ma può accettare come valido il certificato del subappaltatore per lo standard CoC, PHA o IFA.

Subappaltatori senza certificato GLOBALG.A.P. valido per lo standard CoC, PHA o IFA

  • I subappaltatori devono essere inclusi nel certificato GLOBALG.A.P. CoC del titolare del certificato.
  • Il titolare del certificato CoC è responsabile del monitoraggio dei punti di controllo applicabili alle attività dei subappaltatori coperti dallo standard CoC, verificando e firmando la valutazione del subappaltatore o dei subappaltatori per ogni processo/attività subappaltata.

I documenti di riferimento, Regole generali e punti di controllo e criteri di adempimento, sono disponibili sul sito www.globalgap.org alla sezione “documenti”.