Decreto 22 dicembre 2022: proroga dei limiti di acido fosfonico nei prodotti biologici
Autore: Nicolò Bortolatto - Ufficio Attività di Controllo e Certificazione Prodotti Biologici CCPB

Con la pubblicazione del Decreto 22 dicembre 2022 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste vengono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2025, i limiti da acido fosfonico nei prodotti biologici (limiti intesi come "soglia numerica" al di sopra della quale il prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione biologica), con l’obbligo in ogni caso per l’organismo di controllo di esaminare le cause della contaminazione.
Nello specifico, nel caso di rilevazione di acido fosfonico, senza la contemporanea presenza di acido etilfosfonico, fino al 31 dicembre 2025 si confermano i seguenti limiti inferiori:
- Acido fosfonico maggiore o uguale a 0.5 mg/Kg per le colture erbacee;
- Acido fosfonico maggiore o uguale a 1.0 mg/Kg per le colture arboree.
La soglia di 1.0 mg/Kg si applica anche per gli operatori che notificano l’attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree, successivamente l’entrata in vigore del Decreto, e, nel caso di operatori con aziende già notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto ma con coltivazioni in fase di conversione, è possibile applicare la soglia di 1.0 mg/Kg anche dopo la data del 31 dicembre 2025 ma non oltre un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. L’applicazione di questa ulteriore deroga viene concessa a seguito del monitoraggio obbligatorio che gli operatori devono condurre come verifica della presenza di acido fosfonico negli impianti arborei ed attuando strategie per mitigare la contaminazione nel tempo.
Se invece i risultati delle analisi dovessero rilevare la presenza di acido etilfosfonico si applica il limite di 0.01 mg/Kg, tenendo in considerazione, nel caso di prodotti biologici trasformati, la variazione del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione e miscelazione del prodotto.
La novità riguarda l’assenza di proroga al punto 6 dell’allegato 2 del D.M. 309/2011, che per i prodotti vitivinicoli trasformati, imponeva, fino al 31 dicembre 2022, un limite di 0.05 mg/Kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in etilfosfonico dovuta alla presenza di etanolo nei trasformati enologici. A supporto di questa decisione si configura lo studio BIOFOSF-WINE, che a seguito dell’analisi di vari campioni di vino ha fornito dei risultati di acido etilfosfonico con un valore inferiore alla soglia di 0.01 mg/Kg.
In conclusione, si confermano i limiti per l’acido fosfonico di 0.5 mg/Kg per le colture erbacee e 1.0 mg/Kg per le colture arboree fino alla data del 31 dicembre 2025 – con l’obbligo in ogni caso per l’organismo di controllo di esaminare le cause della contaminazione. I limiti dell’acido etilfosfonico invece non sono stati prorogati e dal 1° Gennaio 2023 si applica il limite di 0.01 mg/Kg.
Si precisa comunque che tale limite non va applicato ai prodotti vitivinicoli ottenuti prima del 31 dicembre 2022, che quindi potranno essere commercializzati anche dopo tale data, fino all’esaurimento delle scorte.
Certificazione: Reg. CE 834/2007, il biologico nell’Unione Europea
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