Aggiornamento della normativa europea che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica (Regolamento UE n. 2023/121)
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic Production), è stato modificato Il Reg. (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. Tali modifiche, sono contenute nel Regolamento (UE) 2023/121 (pubblicato nella G.U dell’Unione europea Il 18/01/2023) che è entrato in vigore il 7 febbraio 2023 tranne che per l’articolo 2, paragrafo 2 relativo al talco E 553b che si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.
In sintesi descriviamo i vari articoli:
Articolo 1, Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. L’articolo riporta le modifiche agli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
Nello specifico:
- nell’allegato I relativo alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari da utilizzare nelle produzioni biologiche:
- nelle sostanze di base è stato aggiunto il Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b);
- nelle sostanze attive a basso rischio sono stati aggiunti:
i) il fungicida microbiologico ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623) a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM,
ii) il Pirofosfato ferrico e
iii) l'Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce;
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- tra le sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti è stato autorizzato l’uso della Deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive, contro la mosca della noce “Rhagoletis completa”, in aggiunta al precedente utilizzo contro la Mosca dell’olivo “ Bactrocera oleae” e la mosca mediterranea della frutta “Ceratitis capitata”.
- nell’allegato II relativo ai concimi, ammendanti e nutrienti da utilizzare nelle produzioni biologiche, è stato autorizzato l’uso delle seguenti sostanze:
- struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali;
- nitrato di sodio utilizzabile solo come nutriente per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi;
- cloruro di potassio (muriato di potassio) a condizione che sia di origine naturale.
- nell’allegato III relativo ai Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso come mangimi o nella produzione di mangimi, è stato autorizzato l’uso delle seguenti sostanze:
- fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale;
- trifosfato pentasodico (STPP) solo per alimenti per animali da compagnia;
- diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) solo per alimenti per animali da compagnia;
- (oltre a quelli ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o da Saccharomyces carlsbergensis) tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi;
- carragenina solo per alimenti per animali da compagnia;
- farina di semi di carrube (gomma di carruba) solo per alimenti per animali da compagnia, a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione;
- acacia (gomma arabica) solo per alimenti per animali da compagnia ed utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante;
- gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale «agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti»;
- illitemontmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale «agenti leganti e antiagglomeranti»;
- bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine»;
- taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani;
- betaina anidra: il suo uso (sinora ammessa solo per gli animali mono gastrici pollame e suini) è stata esteso anche per l’alimentazione dei pesci di allevamento;
- cloruro d’ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti;
- nell’allegato V relativo ai Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime, è stato così modificato:
- gomma di gellano la scadenza che a partire dal 01/01/2023 costringeva all’impiego di tale prodotto solo se proveniente da produzioni biologiche è stata prorogata al 01/01/2026, in considerazione della sua indisponibilità sul mercato e consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare.
- biossido di silicio è stato esteso il suo impiego come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande;
- estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo sono ora autorizzati solo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale.
Articolo 2, Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. L’articolo riporta le rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, nello specifico:
- La gomma di guar (E 412), che figurava nell'allegato III, parte B del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici per mangimi, dato che nel registro degli additivi per mangimi dell'Unione europea, effettivamente figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti, è stato rettificato tale errore di classificazione;
- Il talco E 553b già autorizzato come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, ma che per tale uso non era stato incluso nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, ora è stato reintrodotto come additivo alimentare nei prodotti di origine vegetale.
Certificazione: Il biologico in equivalenza con l’Unione Europea