Aggiornamento della normativa europea che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica (Regolamento UE n. 2023/121)

Pubblicato il: 15/03/2023

Autore: Giorgio Palleri - Responsabile di schema area BIO

Aggiornamento della normativa europea che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica (Regolamento UE n. 2023/121)

Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic Production), è stato modificato Il Reg. (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. Tali modifiche, sono contenute nel Regolamento (UE) 2023/121 (pubblicato nella G.U dell’Unione europea Il 18/01/2023) che è entrato in vigore il 7 febbraio 2023  tranne che per l’articolo 2, paragrafo 2 relativo al talco E 553b che si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.

In sintesi descriviamo i vari articoli:

Articolo 1, Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. L’articolo riporta le modifiche agli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

Nello specifico:

  • nell’allegato I relativo alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari da utilizzare nelle produzioni biologiche:
    • nelle sostanze di base è stato aggiunto il Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b);
    • nelle sostanze attive a basso rischio sono stati aggiunti:

i) il fungicida microbiologico ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623) a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM,

ii) il Pirofosfato ferrico e

iii) l'Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce;

    • tra le sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti è stato autorizzato l’uso della Deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive, contro la mosca della noce “Rhagoletis completa”, in aggiunta al precedente utilizzo  contro la  Mosca dell’olivo “ Bactrocera oleae” e la mosca mediterranea della frutta “Ceratitis capitata”.

 

  • nell’allegato II relativo ai concimi, ammendanti e nutrienti da utilizzare nelle produzioni biologiche, è stato autorizzato l’uso delle seguenti sostanze:
    • struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali;
    • nitrato di sodio utilizzabile solo come nutriente per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi;
    • cloruro di potassio (muriato di potassio) a condizione che sia di origine naturale.

 

  • nell’allegato III relativo ai Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso come mangimi o nella produzione di mangimi, è stato autorizzato l’uso delle seguenti sostanze:
    • fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale;
    • trifosfato pentasodico (STPP) solo per alimenti per animali da compagnia;
    • diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) solo per alimenti per animali da compagnia;
    • (oltre a quelli ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o da Saccharomyces carlsbergensis) tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi;
    • carragenina solo per alimenti per animali da compagnia;
    • farina di semi di carrube (gomma di carruba) solo per alimenti per animali da compagnia, a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione;
    • acacia (gomma arabica) solo per alimenti per animali da compagnia ed utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante;
    • gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale «agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti»;
    • illitemontmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale «agenti leganti e antiagglomeranti»;
    • bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine»;
    • taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani;
    • betaina anidra: il suo uso (sinora ammessa solo per gli animali mono gastrici pollame e suini) è stata esteso anche per l’alimentazione dei pesci di allevamento;
    • cloruro d’ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti;

 

  • nell’allegato V relativo ai Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime, è stato così modificato:
    • gomma di gellano la scadenza che a partire dal 01/01/2023 costringeva all’impiego di tale prodotto solo se proveniente da produzioni biologiche è stata prorogata al 01/01/2026, in considerazione della sua indisponibilità sul mercato e consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare.
    • biossido di silicio è stato esteso il suo impiego come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande;
    • estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo sono ora autorizzati solo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale.

 

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Articolo 2, Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. L’articolo riporta le rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, nello specifico:

  • La gomma di guar (E 412), che figurava nell'allegato III, parte B del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici per mangimi, dato che nel registro degli additivi per mangimi dell'Unione europea, effettivamente figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti, è stato rettificato tale errore di classificazione;
  • Il talco E 553b già autorizzato come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, ma che per tale uso non era stato incluso nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, ora è stato reintrodotto come additivo alimentare nei prodotti di origine vegetale.