Ulteriori chiarimenti in tema di etichettatura dei prodotti biologici e di Import

Ulteriori chiarimenti in tema di etichettatura dei prodotti biologici e di Import

ETICHETTATURA – DICITURE AGGIUNTIVE VOLONTARIE

Con la Nota 0518932 del 13/10/2022 il Mipaaf ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle nuove disposizioni in materia di etichettatura biologica introdotte con il DM 20 maggio 2022, n. 229771 che ha eliminato sia l’obbligo di riportare in etichetta il codice identificativo dell’operatore attribuito dall'Organismo di controllo preceduto dalla dicitura “operatore controllato n ...” sia la dicitura "Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf" (ne aveva parlato qui il collega Alfideo).

In risposta alle richieste circa la possibilità di continuare ad indicare in etichetta di alimenti biologici le informazioni di cui sopra (anche quelle stampate successivamente all’entrata in vigore del decreto), il Ministero ha chiarito come tale scelta attenga alla facoltà, e quindi alla responsabilità, dell’operatore del settore alimentare di fornire al consumatore informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, e debba pertanto avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

 

IMPORT – ULTERIORE RINVIO DELL’OBBLIGO DEL SIGILLO ELETTRONICO DEI COI IN TRACES

Con e-mail del 22 settembre (sulla falsariga di quella del 27 giugno, di cui davamo notizia qui), il Direttorato Generale Agricoltura (DG AGRI) della Commissione Europea ha informato autorità competenti ed organismi di controllo della volontà di posticipare al 30/11/2022 le disposizioni transitorie previste dall’Articolo 11 del Regolamento UE 2021/2306.

In particolare, il citato articolo 11 dà la possibilità all’Organismo emittente ancora non in possesso di sigillo elettronico qualificato, di completare e validare il COI in TRACES per poi stamparlo e firmarlo; a quel punto sarà il cartaceo a rappresentare il certificato di ispezione ufficiale da presentare alle Autorità degli Stati Membri Europei che procederanno ai controlli previsti per lo sdoganamento del prodotto come biologico, vidimando la versione elettronica del COI in TRACES e quindi firmando il relativo cartaceo, seguendo le disposizioni fornite da una Nota del Mipaaf (ne parlavamo qui).

La Commissione estenderà fino al 30/11/2022 questa possibilità, per dare ulteriore tempo alle Autorità dei Paesi Terzi equivalenti – e quindi agli organismi di controllo attivi in tali Paesi – nonché alle Autorità degli stessi Stati Membri europei, non ancora allineati, di finalizzare l’iter per l’ottenimento del sigillo elettronico qualificato.

È prevista pertanto la pubblicazione di un Regolamento delegato, che sarà retroattivo a partire dal 01/07/2022.

Nel medesimo Regolamento verrà inoltre prorogata, sempre fino al 30/11/2022, anche la possibilità, limitatamente ai COI emessi da Organismi di Controllo attivi in Ucraina, di accettare la semplice validazione (senza sigillo elettronico qualificato) dei COI in TRACES, bypassando l’obbligo del successivo certificato cartaceo.

Per quanto sopra riportato, pertanto, l’obbligo di sigillo elettronico per l’emissione dei COI e per le successive verifiche da parte dell’autorità competente dello Stato Membro in TRACES slitta al 01/12/2022, data a partire dalla quale, se nulla cambierà nuovamente, i Certificati di Ispezione (COI) potranno essere emessi e gestiti esclusivamente in TRACES.

Sempre in tema Import si riporta per opportuna conoscenza il link al documento emesso dalla COM sul tema “Domande e risposte sull'applicazione delle norme dell'UE relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici”.