Rotazioni colturali: nota di chiarimenti dal Ministero del 13/10/2022

Rotazioni colturali: nota di chiarimenti dal Ministero del 13/10/2022

Il tema delle rotazioni colturali in agricoltura biologica è ancora molto controverso e genera dubbi a chi si deve approcciare alla semina di nuove colture.

A tal proposito avevamo già trattato l’argomento delle rotazioni colturali in una precedente articolo a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, in quanto il DM introduce alcune novità rispetto al passato quali:

  • Un cereale autunno-vernino può succedere a sé stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;
  • Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
  • Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
  • Le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio
  • La coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

Tutto quanto previsto sopra non si applica alle coltivazioni legnose da frutto.

Nel nuovo DM si precisa il termine “colture principali” e scompaiono i sovesci.

 

La Nota Ministeriale in oggetto precisa che:

  • non può essere considerata conforme alla normativa unionale e nazionale una rotazione che non include le leguminose alle condizioni previste nell’Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 a) e b).

Pertanto, il maggese, così come specificato nei commi 2 e 3, punto a) del decreto in oggetto, può essere considerato coltura principale ai fini della valutazione di conformità di una rotazione che preveda il ritorno sulla stessa superficie di una stessa coltura, ma non sostitutiva della coltura di leguminosa richiesta, obbligatoriamente, dal regolamento UE 2018/848.

  • la deroga di cui all’art. 4, comma 3, punto a) è volta a consentire la coltivazione dello stesso cereale autunno-vernino in un terreno già adibito a tale coltura, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al comma 2 in relazione alle specie che devono succedere alla coltivazione del cereale autunno-vernino.