Sale bio: si può fare

Dal 1 gennaio 2022, con la piena applicabilità della nuova regolamentazione comunitaria definita con il Reg. UE 2018/848 (qui PDF), tra le varie novità introdotte vi è anche la possibilità di certificare il sale marino e altri sali per alimenti e mangimi.
Sale strettamente legato all’agricoltura
Tali prodotti sono infatti elencati nell’allegato I del citato regolamento, ovvero prodotti che non sono citati dal Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, ma che sono “strettamente legati all’agricoltura”. Ad oggi, non sono ancora definiti requisiti specifici, ma la Commissione sta lavorando per arrivare entro la fine del 2022 alla pubblicazione di un ulteriore Regolamento delegato che andrà ad integrare i requisiti specifici per la produzione del sale.
Il sale e il biologico
Dai documenti che è stato possibile visionare in bozza, considerando appunto che il sale è compreso nello scopo del Reg. UE 2018/848, la Commissione sta valutando che siano applicabili le stesse misure di controllo, preventive e precauzionali, nonché di conservazione della biodiversità, definite per altri settori produttivi e in accordo ai principi e alle regole generali per la produzione biologica.
Analogamente, è previsto che debba essere osservato un periodo di conversione, ma che lo stesso possa essere ridotto (o annullato) tenendo in considerazione il fatto che nei precedenti due anni non siano state utilizzate nell’area di produzione del sale sostanze o prodotti non autorizzati in agricoltura biologica. Alcune considerazioni che guidano la Commissione nella predisposizione delle regole per la produzione del sale biologico riguardano anche la protezione dell’ambiente e del clima oltre che alla riduzione dell’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili.
Alla luce delle considerazioni generali, la bozza sui cui sta lavorando la Commissione apporterà nel dettaglio delle modifiche all’allegato II del Reg. (UE) 2018/848, introducendo con una nuova Parte VIII le norme di produzione specifiche, che possono essere riassunte come segue:
1.Requisiti generali
- 1.1. Il sale biologico deve essere prodotto dal mare, dai depositi di salgemma, dalla salamoia naturale o dai laghi salati. Non deve essere prodotto dall'industria chimica, dagli impianti di desalinizzazione, da un processo di flottazione del potassio o da reazioni chimiche sintetiche.
- 1.2. Le operazioni devono essere ubicate in luoghi non soggetti a contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzate all'uso nella produzione biologica, o con inquinanti che comprometterebbero la natura organica dei prodotti.
- 1.3. Gli operatori forniscono una valutazione ambientale all'autorità di controllo o all'organismo di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 1.4. Le tecniche di produzione di sale biologico devono prevenire o ridurre al minimo qualsiasi contaminazione dell'ambiente e, se del caso, dovrebbero contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse.
- 1.5. Gli operatori che producono sale stabiliscono e aggiornano procedure appropriate basate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche di lavorazione. L'applicazione di queste procedure garantisce che il sale sia sempre conforme al presente regolamento.
- 1.6. Gli operatori che producono sale devono rispettare un periodo di conversione di almeno due anni prima della produzione di sale biologico. Durante l'intero periodo di conversione, applicano le norme sulla produzione biologica stabilite nel presente regolamento.
2. Requisiti dettagliati per la produzione di sale biologico
2.1. È vietato l'uso delle seguenti pratiche, processi e trattamenti:
- estrazione di salgemma mediante l'uso di esplosivi;
- estrazione in soluzione o dissoluzione del salgemma in superficie;
- potenziamento del sale mediante flottazione, separazione elettrostatica, separazione termoadesiva o separazione di mezzi pesanti;
- metodi di lavorazione che ricostituiscono la precedente forma solida come la ricristallizzazione;
- essiccazione diretta del sale con gas di scarico provenienti da impianti a petrolio, legna e carbone;
- produzione di sale evaporato artificialmente in vaso aperto;
- uso di rivestimenti di plastica come strato di contatto del fondo della vasca di evaporazione e cristallizzazione.
2.2. Additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze e ingredienti non devono essere utilizzati nella produzione di sale ad eccezione dello iodio che può essere aggiunto quando ciò sia direttamente richiesto da disposizioni di diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione.
2.3. A tale scopo sono utilizzati solo i prodotti per la pulizia e la disinfezione autorizzati per l'uso nella produzione biologica di sale ai sensi dell'articolo 24.
I testi dei regolamenti citati sono disponibili sul sito web di CCPB nelle pagine relative alla legislazione comunitaria.