Novità per l’uso di additivi e sostanze enologiche

Novità per l’uso di additivi e sostanze enologiche

Dal 01/07/2022 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 229771 del 20/05/2022 (qui PDF) che modifica la legislazione nazionale sull’agricoltura. Tale decreto, oltre a fissare numerosi requisiti su diversi settori della produzione biologica, introduce novità anche per l’impiego di alcuni additivi e sostanze negli alimenti biologici e nel vino.

Utilizzo nitrato e nitrito come conservanti nei prodotti a base di carne

Il legislatore ha ritenuto necessario allinearsi alle disposizioni europee anche per ciò che riguarda l’utilizzo di alcuni additivi, in particolare dal 01/07/2022 l’uso del nitrito di sodio (E250) e del nitrato di potassio (E252) per la trasformazione dei prodotti a base di carne è autorizzato solo qualora sia dimostrato, in modo adeguato, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

Fino al 30/06/2022, sulla base del decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793, gli operatori che intendevano usare questi additivi sui prodotti a base di carne diversi dal culatello e dai prosciutti con osso, non erano tenuti a fornire alcuna dimostrazione.

Sarà quindi necessario procedere con una adeguata analisi circa la presenza di valide alternative descrivendo dettagliatamente nella Relazione Tecnica le ricerche effettuate e l’eventuale motivazione che giustifichi la necessità di utilizzo dei citati additivi conservanti.

Produzione del vino biologico

Novità e semplificazioni anche la produzione di vino biologico, in particolare per l’impiego di quelle sostanze per cui è richiesto l’obbligo di verificare la disponibilità in forma “biologica” o “ottenuta con materie prime biologiche”. La nuova norma nazionale abroga il Decreto 08 maggio 2018 “Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologicidi cui avevamo parlato qui e stabilisce con il suo Allegato V la procedura per l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze non biologiche.

Nello specifico, gli operatori intenzionati ad utilizzare una o più delle seguenti sostanze: Gelatina alimentare, Proteina di frumento, Proteina di piselli, Proteina di patate, Colla di pesce, Albumina d’uovo, Caseina, Tannini, Gomma Arabica ed Estratti proteici di lieviti dovranno, per ciascuna campagna, inviare una richiesta per la fornitura dei prodotti ad almeno due operatori biologici a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata. Le risposte devono essere conservate insieme all’intera documentazione e rese disponibili all’Autorità Competente e agli Organismi di controllo.

Qualora le richieste abbiano esito negativo l’operatore è autorizzato a utilizzare, esclusivamente per quella campagna vitivinicola, le corrispondenti sostanze di origine non biologica.

Rispetto la precedente procedura di cui al Decreto 08 maggio 2018, sono considerate valide anche le richieste inviate a mezzo mail ordinaria purché corredate da apposita risposta.

Gli uffici CCPB rimangono a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.