Le nuove norme nazionali del bio: l'etichettatura

Le nuove norme nazionali del bio: l'etichettatura

Il 20/05/2022 è stato firmato il Decreto Ministeriale n.229771 (qui PDF), che, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, modificherà la legislazione nazionale sull’agricoltura biologica e garantirà l’applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni unionali di cui al Reg (UE) n. 848/2018 e relativi regolamenti delegati e esecutivi in materia di produzione biologica.

SCARICA QUI IL NUOVO MANUALE DI ETICHETTATURA

Il decreto, oltre a fissare numerosi requisiti su diversi settori della produzione biologica (qui parliamo delle rotazioni), introduce importanti novità anche per l’etichettatura e per l’impiego di alcuni additivi e sostanze negli alimenti biologici e nel vino. Ricordiamo che il DM è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e quindi non è ancora in vigore.

Cosa cambia per l’etichettatura

Il legislatore ha ritenuto opportuno semplificare la modalità di gestione delle etichette dei prodotti biologici, uniformandosi a quanto previsto dalla normativa europea. In particolare, riguardo i requisiti sull’etichettatura, il decreto dedica l’articolo n. 11 che recita:

  • II numero di codice dell’Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice è composto dalla sigla ‘IT’, seguita dal termine ‘BIO’, seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  • Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.
  • Qualora il logo biologico dell’UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

Rispetto quindi all’attuale struttura delle etichette viene meno l’obbligo di riportare le indicazioni “organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf” e “operatore controllato n.” e rimangono obbligatorie esclusivamente le disposizioni in materia di etichettatura previste dalla normativa europea.  A mero titolo esemplificativo le modifiche possono essere schematizzate come di seguito

Il codice operatore, pur rimanendo come elemento di identificazione e di rintracciabilità dell’azienda, non dovrà essere più citato in etichetta.

Si ricorda che, pur non essendo più richiesto l’inserimento del codice operatore in etichetta, rimane sempre il vincolo di indicare il codice dell’organismo che controlla l’operatore che applica materialmente le etichette sulle confezioni.

Non appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta provvederemo a darne immediata comunicazione tramite il sito www.ccpb.it  fornendo contestualmente l’aggiornamento del manuale per l’etichettatura da cui scaricare le immagini in formato vettoriale aggiornate.

Gestione delle giacenze

I prodotti biologici etichettati in conformità al precedente Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 potranno essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte, mentre le etichette già stampate prima dell’entrata in vigore del decreto potranno essere utilizzate fino all’esaurimento delle scorte.

Si ricorda comunque che il materiale grafico modificato deve essere inviato all’ufficio di riferimento al fine di ottenere la relativa approvazione alla stampa.

Gli uffici CCPB rimangono a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.