Pillole dal nuovo regolamento bio: la certificazione di gruppo

Pubblicato il: 12/05/2021

Autore: Roberto Setti - Responsabile Accreditamenti e SGQ

Pillole dal nuovo regolamento bio: la certificazione di gruppo

Una delle più significative novità che dal prossimo 1 gennaio 2022 riguarderà i produttori biologici europei sarà la possibilità di aderire al sistema di controllo e certificazione non come singole aziende, ma tramite un sistema particolare di certificazione peraltro già praticato in tutto il resto del mondo, ovvero la certificazione di gruppo.

Come sono definiti e funzionano i gruppi

La recente pubblicazione sulla G.U.U.E (serie L, n. 151 del 3 maggio 2021) del regolamento delegato (UE) 2021/715 del 20 gennaio 2021 (qui PDF), che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori, offre l’opportunità di tornare sul tema della certificazione di gruppo, riprendendo ed aggiornando un precedente articolo pubblicato su queste news.

Il primo passo è stato quello di definire nel regolamento di base (Reg. 2018/848) i requisiti preliminari in termini di attività, dimensioni e fatturato per i piccoli produttori interessati a costituire un gruppo, precisando al contempo che il gruppo deve avere personalità giuridica ed avere sede in uno Stato membro ed istituire un sistema di controlli interno.

Sistema controlli interni e ispettori

Con questo nuovo regolamento (Reg. 2021/715) si è entrati ulteriormente nel merito e sono state fissate le regole di funzionamento del gruppo di produttori, quindi procedure e responsabilità, nonché sono state indicate due “figure” fondamentali ed indipendenti tra loro, il gestore del sistema dei controlli interni e gli ispettori, precisandone le relative mansioni e requisiti.

Il gestore del sistema di controlli interni è in pratica l’assicuratore qualità del gruppo di produttori, che assume le responsabilità, nei confronti dell’Autorità e/o degli Organismi di controllo, di garantire il pieno rispetto dei requisiti del regolamento sia in termini di regole di produzione che in quelli di certificazione. Il gestore si avvale di ispettori interni – possono anche essere scelti tra i membri del gruppo stessi – per i quali sono fissati requisiti minimi di competenza relativa ai prodotti e alle attività del gruppo.

Sistema documentale e registrazioni

Un discorso a se stante merita il sistema documentale e di registrazioni, fissato a suo tempo con un altro regolamento (Reg. 2021/279), funzionale non solo al sistema di controlli interni, ma anche per un processo di condivisione delle conoscenze tra i membri del gruppo stesso e gli ispettori interni (requisiti di formazione), nonché per di dimostrare la conformità e consentire lo scambio di informazioni tra il gruppo e gli Organismi di controllo.

Con riferimento allo scambio di informazioni tra il gruppo di produttori e gli Organismi di controllo, sempre il Reg. 2021/279, all’art. 6, prescrive l’obbligo di notifica da parte del gestore del sistema di controlli interni qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

  • qualsiasi sospetto di non conformità grave e critica
  • qualsiasi sospensione o revoca di un membro, di un’unità produttiva o di locali, inclusi i centri di acquisto e raccolta, dal gruppo
  • qualsiasi divieto di immettere sul mercato un prodotto come biologico o in conversione, compreso il nome del membro o dei membri interessati, i relativi quantitativi e l’identificazione dei lotti

Controllo esterno

Con il Reg. 2021/715, a completamento del quadro complessivo, sono infine formulate la tipologia di carenze che, qualora riscontrate nell’ambito dell’attività di controllo “esterno”, possono portare alla revoca del certificato emesso per il gruppo di produttori qualora queste compromettano l’integrità dei prodotti biologici.

Volendo tentare una sintesi per sommi capi, la certificazione di gruppo prevede l’istituzione e il funzionamento di un sistema di controllo interno al gruppo stesso che, sulla base di procedure e attività documentate, ha il compito di garantire la conformità di tutti i membri del gruppo e dei prodotti da essi ottenuti. L’attività di controllo “esterno” è svolta sul gruppo nel suo complesso e prevede anche la “re-ispezione” di un certo numero dei suoi membri, ed ha il compito di verificare il funzionamento e l’efficacia del sistema di controllo interno. Non conformità rilevate a carico dei singoli membri durante queste re-ispezioni possono portare alla revoca della certificazione concessa al gruppo stesso.

scarica APPROFONDIMENTO - CERTIFICAZIONE DI GRUPPO

Una trattazione più completa ed articolata del nuovo quadro normativo relativo alla certificazione di gruppo e pronto per essere applicato dal prossimo gennaio anche in Europa la si può trovare cliccando nel link qui sopra. Mentre i testi dei regolamenti citati sono disponibili sul sito web di CCPB, www.ccpb.it, nelle pagine relative alla legislazione comunitaria.