Il sistema di controllo per la certificazione di gruppo nel nuovo regolamento sul biologico

Il sistema di controllo per la certificazione di gruppo nel nuovo regolamento sul biologico

Oltre agli aspetti generali di cui abbiamo parlato in questo articolo, il nuovo regolamento europeo sul biologico 279/2021 (qui PDF), ridefinisce le regole per la certificazione di gruppo: è importante sottolineare anche che le stesse regole saranno attuate per i produttori dell'UE e per i produttori in tutto il mondo che desiderano esportare nel mercato biologico dell'UE come richiesto dal nuovo regolamento biologico dell'UE 848/2018 in cui stiamo passando dall'equivalenza alla conformità.

Cosa dice il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento UE 848/2018 in vigore dal 01/01/2022 consente la certificazione di gruppo di operatori anche in Europa. Tuttavia, gli attuali Regolamenti 834/07 e 889/08 non consentono la certificazione di gruppo in Europa però attualmente nei paesi terzi è possibile certificare gruppi di operatori.

Gli attuali paesi terzi rimangono equivalenti fino al 2026 e nel frattempo dovranno essere raggiunti accordi commerciali bilaterali. 

Come funzionerà la certificazione di gruppo

Il nuovo regolamento europeo 279/2021 che stabilisce le dimensioni e la categoria dei membri del gruppo avrà conseguenze materiali per tutti i gruppi certificati biologici nel mondo. Come prima regola per aprire la porta all’ingresso il gruppo deve essere composto da membri registrati a un solo gruppo di operatori e la dimensione massima di un gruppo di operatori è di 2000 membri.

Un punto importante da evidenziare è che secondo il nuovo regolamento solo i piccoli agricoltori possono chiedere di far parte del gruppo; gli agricoltori più grandi e le unità di trasformazione devono richiedere la certificazione individuale (Art. 36 (1) (b) Reg. UE 848/2018).

Il gruppo deve tenere registri di:

  • la nomina del responsabile ICS (Internal Control System);
  • la nomina degli ispettori ICS nonché l'elenco degli ispettori ICS;
  • elenco dei membri aggiornato dal responsabile ICS dopo ogni modifica;
  • gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di operatori in quanto persona giuridica. Ad oggi questo requisito non è chiaro come implementarlo a livello internazionale
  • rapporti di ispezione interna firmati dall'ispettore ICS e dal membro ispezionato del gruppo di operatori;
  • registrazioni di formazione degli ispettori ICS;
  • verbali di formazione dei componenti del gruppo di operatori;
  • registrazione delle misure adottate in caso di non conformità da parte del responsabile ICS;
  • registrazioni di tracciabilità comprese le informazioni sulle quantità;
  • gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori e gli appaltatori.

Controlli e campionamento

Il nuovo regolamento UE 279/2021 definisce anche regole sulle percentuali minime di controlli e le percentuali di campionamento si applicano ai controlli ufficiali che devono essere effettuati da ciascuna autorità competente o, se del caso, autorità di controllo o organismo di controllo in base al rischio di non conformità come segue:

  • ogni anno almeno il 10 % di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori è effettuato senza preavviso;
  • ogni anno è effettuato almeno il 10 % di controlli aggiuntivi;
  • ogni anno almeno il 5 % degli operatori è sottoposto a campionamento;

ogni anno almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo di operatori è sottoposto a campionamento; almeno il 5 % degli operatori che sono membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, è sottoposto ogni anno a una nuova ispezione. Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri sono controllati.