Il sistema di controllo per la certificazione di gruppo nel nuovo regolamento sul biologico
Autore: Mohamed Mraihi - Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità CCPB
Oltre agli aspetti generali di cui abbiamo parlato in questo articolo, il nuovo regolamento europeo sul biologico 279/2021 (qui PDF), ridefinisce le regole per la certificazione di gruppo: è importante sottolineare anche che le stesse regole saranno attuate per i produttori dell'UE e per i produttori in tutto il mondo che desiderano esportare nel mercato biologico dell'UE come richiesto dal nuovo regolamento biologico dell'UE 848/2018 in cui stiamo passando dall'equivalenza alla conformità.
Cosa dice il nuovo regolamento
Il nuovo regolamento UE 848/2018 in vigore dal 01/01/2022 consente la certificazione di gruppo di operatori anche in Europa. Tuttavia, gli attuali Regolamenti 834/07 e 889/08 non consentono la certificazione di gruppo in Europa però attualmente nei paesi terzi è possibile certificare gruppi di operatori.
Gli attuali paesi terzi rimangono equivalenti fino al 2026 e nel frattempo dovranno essere raggiunti accordi commerciali bilaterali.
Come funzionerà la certificazione di gruppo
Il nuovo regolamento europeo 279/2021 che stabilisce le dimensioni e la categoria dei membri del gruppo avrà conseguenze materiali per tutti i gruppi certificati biologici nel mondo. Come prima regola per aprire la porta all’ingresso il gruppo deve essere composto da membri registrati a un solo gruppo di operatori e la dimensione massima di un gruppo di operatori è di 2000 membri.
Un punto importante da evidenziare è che secondo il nuovo regolamento solo i piccoli agricoltori possono chiedere di far parte del gruppo; gli agricoltori più grandi e le unità di trasformazione devono richiedere la certificazione individuale (Art. 36 (1) (b) Reg. UE 848/2018).
Il gruppo deve tenere registri di:
- la nomina del responsabile ICS (Internal Control System);
- la nomina degli ispettori ICS nonché l'elenco degli ispettori ICS;
- elenco dei membri aggiornato dal responsabile ICS dopo ogni modifica;
- gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di operatori in quanto persona giuridica. Ad oggi questo requisito non è chiaro come implementarlo a livello internazionale
- rapporti di ispezione interna firmati dall'ispettore ICS e dal membro ispezionato del gruppo di operatori;
- registrazioni di formazione degli ispettori ICS;
- verbali di formazione dei componenti del gruppo di operatori;
- registrazione delle misure adottate in caso di non conformità da parte del responsabile ICS;
- registrazioni di tracciabilità comprese le informazioni sulle quantità;
- gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori e gli appaltatori.
Controlli e campionamento
Il nuovo regolamento UE 279/2021 definisce anche regole sulle percentuali minime di controlli e le percentuali di campionamento si applicano ai controlli ufficiali che devono essere effettuati da ciascuna autorità competente o, se del caso, autorità di controllo o organismo di controllo in base al rischio di non conformità come segue:
- ogni anno almeno il 10 % di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori è effettuato senza preavviso;
- ogni anno è effettuato almeno il 10 % di controlli aggiuntivi;
- ogni anno almeno il 5 % degli operatori è sottoposto a campionamento;
ogni anno almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo di operatori è sottoposto a campionamento; almeno il 5 % degli operatori che sono membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, è sottoposto ogni anno a una nuova ispezione. Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri sono controllati.