Dei sospetti: pillole dai nuovi regolamenti bio

Pubblicato il: 11/03/2021

Autore: Roberto Setti - Responsabile Accreditamenti e SGQ

Dei sospetti: pillole dai nuovi regolamenti bio

Continua a tappe forzate la corsa per arrivare pronti alla fatidica data del 1 gennaio 2022, dalla quale sarà applicabile il nuovo set normativo della produzione biologica europea: ad oggi, oltre al regolamento 2018/848 (qui tutti i PDF) , che potremmo definire di base, sono stati pubblicati un regolamento di modifica, sei rettifiche in lingua italiana (a seconda della lingua le rettifiche possono essere più o meno numerose), quattro regolamenti delegati e tre regolamenti di esecuzione.

L’ultimo atto in ordine temporale è avvenuto con la pubblicazione del Reg. di esecuzione UE n. 279 del 22 febbraio 2021 (G.U.U.E n. 62/L del 23/2/2021, qui PDF) con il quale sono state stabilite modalità operative di applicazione in merito a controlli, tracciabilità, conformità ed etichettatura dei prodotti biologici.

Quale migliore occasione per riprendere quindi un esame per pillole di tale normativa ed effettuare una analisi di dettaglio su ciò che cambierà, appunto dal 1 gennaio 2022. Ci occupiamo in questo caso di una delle tematiche trattate nell’ultimo regolamento di esecuzione, quella connessa ai controlli, e più precisamente delle misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, delle fasi procedurali che gli operatori devono seguire qualora sospettino che a causa di detta presenza il prodotto “biologico” non sia conforme al regolamento e degli elementi che devono essere determinati nel corso dell’indagine ufficiale. In questo articolo ci occupiamo invece di certificazione di gruppo.

ART. 27 - SOSPETTO COMPROVATO O NON COMPROVATO?

Partiamo quindi dal regolamento di base, ovvero dal Reg. 2018/848, che all’art. 27 prevede gli “Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità”. Si tratta di adempimenti che stanno specificamente in capo all’operatore biologico il quale, in caso “sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme al presente regolamento” è tenuto ad eseguire immediatamente una serie di operazioni, segnatamente:

  • a) identifica e separa il prodotto interessato;
  • b) verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
  • c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico - o in conversione - e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato;
  • d) ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, informa immediatamente […] l’organismo di controllo pertinente, possibilmente fornendo gli elementi disponibili;”
  • e) coopera pienamente con […] l’organismo di controllo pertinente per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.

Il confronto con l’attuale normativa vigente lo si fa con l’analogo art. 91.1 del Reg. 889/2008, rispetto al quale si può constatare come alcuni passaggi siano stati ora descritti in modo più preciso e didascalico nella nuova normativa delineata col Reg. 2018/848 e che l’unico elemento di novità sia rappresentato dalla lettera b) dell’art. 27, ovvero dalla verifica se il sospetto possa essere comprovato o meno.

ART 28.1 - ORGANIC HACCP?

Il successivo art. 28 (sempre del Reg. 2018/848) tratta invece di: “Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati”. Anche in questo caso si tratta di adempimenti che gli operatori sono tenuti a mettere in atto “in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione”, segnatamente:

  • a) adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l’identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;
  • b) adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati;
  • c) esaminano e adattano periodicamente tali misure; e
  • d) rispettano altri pertinenti requisiti del presente regolamento volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici.

I contenuti del suddetto articolo non risultano avere una analoga connotazione nell’attuale vigente normazione biologica europea, che andrà ad essere sostituita a fine anno. Stante i chiari riferimenti all’individuazione dei rischi e delle fasi critiche e ad evitare tali rischi, si potrebbe affermare che sono state poste le basi per un HACCP specifico per i requisiti della produzione biologica nel suo complesso.

In realtà le basi di un simile approccio, ancorché limitate unicamente al settore della conservazione e della trasformazione di alimenti e mangimi, le si possono già individuare nell’art. 26 del Reg. 889/2008, ove si accenna all’individuazione “sistematica delle fasi critiche della trasformazione”, all’adozione di misure precauzionali e misure di pulizia adeguate e altro ancora: questi concetti non sono scomparsi nella nuova regolamentazione, ma sono stati traslocati nella parte più tecnica, cioè nell’allegato II del Reg. 2018/848, parti IV e V (rispettivamente Norme di produzione per alimenti trasformati e Norme di produzione per mangimi trasformati).

ART 28.2 - LA PRESENZA DI SOSTANZE NON AMMESSE INDICA AUTOMATICAMENTE CHE IL PRODOTTO NON E’ CONFORME?

Il secondo paragrafo dell’art. 28 entra invece nel merito della presenza di sostanze non autorizzate e del relativo sospetto che tale presenza possa indicare che il prodotto non sia conforme al regolamento. Da evidenziare come in questo passaggio il regolamento non stabilisca un automatismo “presenza di sostanze non ammesse = prodotto biologico non conforme”, ma semmai tale presenza debba indurre un sospetto che va esaminato ed approfondito in primis dall’operatore, analogamente a quanto previsto dall’art. 27 dove si parlava di non conformità in senso più ampio, e non solo legate all’utilizzo nel processo produttivo di sostanze non ammesse.

Gli adempimenti previsti sono i medesimi: “Qualora [...] un operatore sospetti che quest’ultimo non sia conforme al presente regolamento, l’operatore:

  • a) identifica e separa il prodotto interessato;
  • b) verifica se il sospetto può essere comprovato;
  • c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico - o in conversione - e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato;
  • d) se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente […] l’organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;
  • e) coopera pienamente con […] l’organismo di controllo pertinente per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.”

In questo specifico caso era già stato previsto nel cosiddetto regolamento di base (Reg. 2018/848), che la Commissione potesse intervenire con successivi atti di implementazione per chiarire alcuni aspetti procedurali, e questo fatto è avvenuto con il regolamento appena pubblicato (Reg. 2021/279).

ART.28.2.b – COME COMPROVARE IL SOSPETTO?

Su questa tematica interviene il nuovo regolamento di esecuzione con l’art.1 che prescrive le “Fasi procedurali che l’operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati”. Tali adempimenti, che sono sempre in capo all’operatore per verificare se il sospetto legato alla presenza possa essere comprovato e quindi se il prodotto debba essere considerato non conforme alle norme di produzione biologica, sono così suddivisi, a seconda che il prodotto oggetto di sospetto sia in entrata preso l’operatore o sia stato ottenuto in un suo processo produttivo (art.1.1):

  • a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l’operatore verifica se:
    • i) le informazioni sull’etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;
    • ii) le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;
  • b) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell’operatore, quest’ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.”

Se sulla base di queste verifiche (a parere di chi scrive sono verifiche comunque da effettuarsi al ricevimento di ogni partita di prodotti biologici, come implicitamente normato ad esempio all’art. 35.6 del Reg. 2018/848, e dall’art. 66.1 e 66.2 del Reg 2008/889, che deve ancora essere implementato nella nuova regolamentazione) il sospetto può essere eliminato, allora il prodotto può essere considerato conforme e quindi utilizzato o immesso sul mercato come biologico. Viceversa, se il sospetto è confermato o non può essere eliminato, scatta il successivo obbligo (art. 28.2.d) di informare l’organismo di controllo, fornendo tutte le informazioni del caso. Anche qui interviene il nuovo regolamento di esecuzione con l’art.1.2, dettagliando quali sono le informazioni da fornire:

  • a) le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
  • b) la tracciabilità del prodotto con l’identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
  • c) risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;
  • d) la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
  • e) tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
  • f) ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.”

ART.29 – E UNA VOLTA RICEVUTE QUESTE INFORMAZIONI? L’INDAGINE UFFICIALE

A questo punto (art. 29.1.a) l’organismo di controllo che riceve una comunicazione dettagliata dall’operatore relativa alla presenza di sostanze non autorizzate “conduce immediatamente un’indagine ufficiale a norma del regolamento (UE) 2017/625 al fine di determinare le fonti e la causa per verificare la conformità all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 28, paragrafo 1; tale indagine è completata il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso.” In altri termini, si tratta di andare ad escludere o meno l’utilizzo di sostanze non autorizzate (art. 9.3) e l’adozione di misure “proporzionate ed adeguate” atte ad evitare contaminazioni con dette sostanze non autorizzate in tutte le fasi del processo, dalla produzione alla distribuzione. Fino a che questa indagine non è portata a termine, l’organismo vieta provvisoriamente la commercializzazione o l’utilizzo dei prodotti interessati (art. 29.1.b).

Il nuovo regolamento di esecuzione (Reg. 2021/279) interviene sulla tematica dell’indagine ufficiale con l’art. 2, dettagliando i requisiti della metodologia ed elencando quali devono essere i risultati. In particolare, gli organismi di controllo devono determinare:

  • “a) il nome, l’identificazione del lotto, la proprietà e l’ubicazione fisica dei prodotti biologici o in conversione in questione;
  • b) se i prodotti in questione sono ancora immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione o utilizzati nella produzione biologica;
  • c) il tipo, il nome, la quantità e altre informazioni pertinenti dei prodotti o delle sostanze non autorizzati presenti;
  • d) in quale fase della produzione, della preparazione, del magazzinaggio o della distribuzione e dove esattamente è stata rilevata la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, in particolare per la produzione vegetale, e se il campione è stato prelevato prima o dopo il raccolto;
  • e) se sono coinvolti altri operatori della catena di approvvigionamento;
  • f) i risultati di precedenti indagini ufficiali sui prodotti biologici o in conversione e sugli operatori interessati.”

In merito ai metodi e tecniche dell’indagine, l’art. 2 fa riferimento esplicito al Reg. 2017/625, ed in particolare agli artt. 14 e 137.3, ovvero, tra le altre e a seconda dei casi, all’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti, all’ispezione, all’esame di documenti e dati sulla tracciabilità, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza che entra o esce da uno stabilimento, al campionamento e all’analisi, nonché, in caso di sospette non conformità, allo svolgimento di un’indagine per confermare o eliminare tale sospetto, che può prevedere un’intensificazione dei controlli ufficiali e il fermo ufficiale degli animali e delle merci.

Sempre l’art. 2, con riferimento alle conclusioni, indica che l’indagine condotta dall’organismo di controllo debba stabilire:

  • a) l’integrità dei prodotti biologici e in conversione;
  • b) la fonte e la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;
  • c) gli elementi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/848.”

….ovvero se l’operatore:

  • a) ha utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica;
  • b) non ha adottato le misure precauzionali di cui all’articolo 28, paragrafo 1; o
  • c) non ha adottato misure a seguito di precedenti richieste pertinenti […] degli organismi di controllo.”

Il tutto, sempre come indicato all’art. 2, deve poi infine essere condensato dall’organismo di controllo in una relazione finale che contiene:

  • a) le registrazioni degli elementi specifici richiesti a norma del presente articolo;
  • b) le registrazioni delle informazioni scambiate con l’autorità competente, altre autorità di controllo e altri organismi di controllo e la Commissione in relazione a tale indagine ufficiale.”

Una piccola chiosa finale: gli artt. 27.d e 28.2.d del Reg 2018/848, prescrivono pressoché la stessa cosa, è cioè che l’operatore, quando non sia in grado di eliminare il sospetto ovvero se il sospetto sia comprovato, debba informare l’organismo di controllo, ma solo per il secondo dei due (ovvero quello relativo alla presenza di sostanze non ammesse) è previsto l’avvio dell’indagine ufficiale da parte dell’organismo, quasi a voler significare che sospetti di altre tipologie di non conformità (es. false dichiarazioni, manomissioni di documenti, etc.) non siano degne di analoga considerazione.

ALTRI CONTENUTI

Il regolamento di esecuzione 2021/279 contiene molti altri elementi, quali alcune condizioni per l’utilizzo delle indicazioni (conversione, codice indicativo dell’organismo di controllo, luogo di coltivazione delle materie prime), varie specifiche relative ai requisiti operativi per i gruppi di operatori (dimensioni, documenti e registrazioni, sistema dei controlli interni), percentuali minime di controlli e campionamenti, misure in caso di non conformità, scambio di informazioni tra i vari soggetti del sistema, che non vengono qui trattati, ma dei quali si rimanda alla lettura del testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I testi dei regolamenti citati sono disponibili sul sito web di CCPB, www.ccpb.it, nelle pagine relative alla legislazione comunitaria.