Influenza aviaria: misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale

In seguito allo sviluppo di focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Russia e Kazakhstan, territori coinvolti dalle rotte migratorie dell’avifauna selvatica verso l’Europa, il Ministero della Salute con Ordinanza del 02/10/2020 ha disposto indicazioni operative per l’attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale, inclusi gli allevamenti all’aperto, tra cui quelli biologici.
Cosa prevedono le restrizioni
Le restrizioni previste dall’ordinanza del 2 ottobre consistono nel divieto di far accedere agli spazi all’aperto gli animali degli allevamenti che si trovano nei comuni situati nelle zone individuate con “zona A” e “zona B” dell’Accordo Stato Regioni 25 luglio 2019, rep. 125. A tal riguardo l’ordinanza Ministeriale ha stabilito la zonizzazione su tutto il territorio nazionale.
Tali misure non sono state però ritenute sufficienti ed in data 26/11/2020 il Ministero della salute ha emesso una nuova ordinanza contenente ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale disponendo che le Regioni e Province Autonome a basso rischio (non ricadenti nelle zone A e B) possono, in funzione della valutazione del rischio di contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici migratori, derogare alla chiusura del pollame e dei volatili in cattività allevati all’aperto, tramite l’applicazione di misure di mitigazione del rischio di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE, estendendo, di fatto, il divieto di far accedere i volatili in cattività degli allevamenti agli spazi all’aperto a tutti comuni del territorio nazionale.
Autore: Federica Nasi
Tags: biologico, allevamento, MIPAAF, zootecnia