La politica dei residui di Bio Suisse

La politica dei residui di Bio Suisse

Sui prodotti Bio Suisse è applicata una normativa sui residui molto più stringente che non sui prodotti certificati ai sensi del Reg. 834/2007.

Cosa dice la normativa Bio Suisse

Le segnalazioni possono venire inoltrate a ICB per contaminazioni a partire da 0,001 mg/kg, 10 volte meno rispetto a quanto previsto dalle normative nazionali ed europee. Tuttavia è presente una sorta di albero decisionale che permette di categorizzare le diverse casistiche.

La base giuridica per la valutazione dei residui nei prodotti biologici in Svizzera è la "Direttiva sulle procedure in caso di contaminazione da residui nel settore biologico" ("Weisung zum Vorgehen bei Rückständen im Bio-Bereich") emanata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) il 20 novembre 2015. Il presente documento include delle soglie di tolleranza, dei limiti di intervento e un diagramma decisionale che dimostra la posizione di Bio Suisse sui residui nei prodotti Gemma. La Direttiva è disponibile sul sito dell’UFAG. Vediamo nel dettaglio come tale Direttiva tratta i diversi casi di presunta contaminazione.

Caso per caso

Per i casi da A a D l’importatore/cliente svizzero dovrà notificare il rilievo a Bio Suisse e al suo Organismo di Controllo. Bio Suisse si metterà quindi in contatto con l’OdC del fornitore e, eccetto per i casi di tipo A (in cui il prodotto viene automaticamente bloccato) e di tipo D (in cui talvolta Bio Suisse decide di non procedere con controllo ulteriori) verrà condotta una investigazione a carico di Bio Suisse e dell’OdC del fornitore per stabilire eventuali contaminazioni accidentali o volontarie.