Importanti novità sui fosfiti

Importanti novità sui fosfiti

Lo scorso 18 giugno è stata approvata in conferenza Stato-Regioni la bozza del decreto che modifica il Decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309 sulle Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.

Una volta pubblicato ed entrato in vigore (qui PDF), il Decreto introdurrà sostanziali novità in merito alla gestione di positività all’acido fosfonico/fosforoso riscontrato su prodotti biologici. In particolare, il DM stabilisce dei limiti specifici, a seconda della rilevazione di acido etilfosfonico e/o acido fosfonico/fosforoso riscontrate su diversi prodotti agricoli, come specificato di seguito.

1. RILEVAZIONE DI ACIDO ETILFOSFONICO

In caso di rilevazione di
acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg; come da DM 309/2011 tale limite, per i prodotti trasformati, si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto. In deroga a quanto sopra descritto, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico/fosforoso in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici.

2. RILEVAZIONE DI ACIDO FOSFONICO/FOSFOROSO, IN ASSENZA DI CONTEMPORANEA RILEVAZIONE DI ACIDO ETILFOSFONICO

In caso di rilevazione di acido fosfonico/fosforoso, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come “soglia numerica” al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere
in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica: Acido fosfonico/fosforoso ≥ 0,05 mg/kg.
In deroga a quanto descritto e fino al 31 dicembre 2022 si applica il seguente limite inferiore:

  • Acido fosfonico/fosforoso (in assenza di acido etilfosfonico) ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee
  • Acido fosfonico/fosforoso (in assenza di acido etilfosfonico) ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree.

Nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l’esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti di cui sopra, relativi alla presenza del solo acido fosfonico/fosforoso, si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico/fosforoso determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di operatori che notificano la propria attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all’entrata in vigore del decreto e nel caso di operatori che conducono aziende già notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, è possibile applicare la soglia di 1,0 mg/kg anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di 24 mesi dalla fine del periodo di conversione.

Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l’obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico/fosforoso negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attività di monitoraggio deve essere descritta nella
cosiddetta Relazione Tecnica (ex articolo 63 del Regolamento (CE) n. 889/2008) e spetta all’organismo di
controllo l’accertamento della corretta esecuzione della stessa.