Pillole dal nuovo regolamento bio: la produzione animale, requisiti di carattere generale e conversione
Autore: Roberto Setti - Responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità CCPB

Riprendiamo con questo articolo l’esame della nuova regolamentazione comunitaria sulla produzione biologica che entrerà in vigore il 1 gennaio 2021. In particolare, dopo aver esaminato la produzione vegetale e la certificazione di gruppo (tutti gli articoli sono qui), iniziamo ad affrontare un altro grande settore, quello della produzione animale.
I punti principali
A parte le norme generali, sulle quali avremo modo di ritornare, delineate dagli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento, la parte più pratica che riguarda direttamente gli allevatori e gli apicoltori, la troviamo nell’Allegato II, Parte II: Norme di produzione animale, di cui riportiamo un primo breve stralcio, relativo appunto ai REQUISITI DI CARATTERE GENERALE alla CONVERSIONE:
1.1 Tranne nel caso dell’apicoltura, è vietata la produzione animale «senza terra», in cui l’agricoltore che intende produrre animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l’uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali.
1.2.1 In caso di avvio simultaneo della conversione dell’unità di produzione, compresi i pascoli o qualsiasi terreno utilizzato per i mangimi per animali, e degli animali presenti in tale unità di produzione all’inizio del periodo di conversione di cui alla parte I, punti 1.7.1 e 1.7.5, lettera b), gli animali e i prodotti di origine animale possono essere considerati biologici al termine del periodo di conversione dell’unità di produzione, anche se il periodo di conversione di cui al punto 1.2.2 della presente parte per il tipo di animale in questione è superiore al periodo di conversione per l’unità di produzione.
In deroga al punto 1.4.3.1, in caso di tale conversione simultanea e durante il periodo di conversione dell’unità di produzione, gli animali presenti in tale unità di produzione dall’inizio del periodo di conversione possono essere nutriti con mangimi in conversione prodotti nell’unità di produzione in conversione durante il primo anno di conversione e/o con mangimi in conformità del punto 1.4.3.1 e/o con mangimi biologici.
Gli animali non biologici possono essere introdotti in un’unità di produzione in conversione dopo l’inizio del periodo di conversione in conformità del punto 1.3.4.
1.2.2. I periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti come segue:
- 12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita;
- 6 mesi per gli ovini, i caprini e i suini, nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne, ad eccezione delle anatre di Pechino;
- 7 settimane per le anatre di Pechino introdotte prima dei 3 giorni di età;
- 6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di uova;
- 12 mesi per le api. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica. Tuttavia, può essere utilizzata cera d’api non biologica quando:
- la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
- è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze o da prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica; e
- la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli;
- 3 mesi per i conigli;
- 12 mesi per i cervidi.
Anche in questo caso tentiamo un primo veloce confronto con quanto applicato fino ad ora secondo le disposizioni dei Reg. CE 834/2007 e 889/2008, e ad una prima lettura sembra non ci siano sostanziali cambiamenti con le nuove regole.
Cosa cambia rispetto al vecchio regolamento
Il punto 1.1 è abbastanza chiaro nel confermare nuovamente che la produzione animale, con l’eccezione dell’apicoltura, è una attività legata alla coltivazione dei terreni (cfr. punti Reg. 834.5.g e Reg. 889.3.3); il concetto è ulteriormente esteso prevedendo la possibilità per l’impresa di allevamento di poter stipulare contratti o accordi di cooperazione con altre imprese dedite alla coltivazione, svincolando questa possibilità dalla necessità di utilizzo di effluenti eccedentari, come era invece indicato nella normativa precedente (cfr. Reg. 889.3.3.). Resta comunque sempre fermo il limite dei 170 kg/ di azoto organico per ettaro/anno di superficie agricola (cfr. Reg. 848, allegato II, parte I, punto 1.9.6 e parte II, punto 1.6.6), limitatamente all’impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.
Al punto 1.2.1 si tratta della conversione, ed in modo più specifico della conversione simultanea. Un tentativo di sintesi e di confronto tra quanto previsto dalla normativa vigente (cfr. Reg. 889.38.2) e quella nuova (cfr. Reg. 848, allegato II, parte II, punto 1.2.1.) è un compito abbastanza arduo, ci limitiamo ad osservare sinteticamente come entrambe le norme concordino sul fatto di poter alimentare in deroga gli animali con il 100% di mangimi in conversione provenienti dalla medesima unità di produzione oggetto di conversione simultanea, in deroga alle più restrittive percentuali di utilizzo di mangimi in conversione (massimo 20% nel caso provengano dalla stessa azienda) nei casi di aziende che hanno optato per un inizio di conversione differenziato tra superfici agricole e animali.
Al punto 1.2.2 sono riepilogati i diversi periodi di conversione richiesti per specie animale e per tipologia di produzione; ricordiamo che si tratta dei periodi di conversione da applicare ad animali già presenti in azienda al momento dell’inizio della conversione, ci limitiamo in questa sede ad evidenziare le principali differenze rispetto alla normativa attuale, in particolare:
- è introdotto un periodo specifico di 7 settimane per l’anatra di Pechino (attualmente considerata alla stregua dell’altro pollame destinato alla produzione di carne, per il quale resta applicabile un periodo di 10 settimane);
- è aggiunta una specifica per il pollame destinato alla produzione di uova (deve essere stato introdotto nell’allevamento entro i primi 3 giorni di vita, con le vecchie regole non era richiesto);
- sono introdotti periodi specifici di conversione per due nuove specie animali, i conigli (3 mesi) ed i cervidi (12 mesi).
Riassumendo
In conclusione, anche per i nostri allevatori, questa prima pillola è molto facile da assumere e non dovrebbe avere nessun effetto secondario indesiderato.