Pillole dal nuovo regolamento bio: gestione del suolo e difesa delle piante

Pillole dal nuovo regolamento bio: gestione del suolo e difesa delle piante

Quarto appuntamento (gli altri qui e qui e qui) sul nuovo regolamento del biologico, il Reg. UE 2018/848 (qui PDF): in attesa della sua piena applicazione (1 gennaio 2021) bisognerà iniziare un poco alla volta a studiare e cercare di capire se e quali sono le novità che ci aspettano.

Con questo quarto appuntamento entriamo nel dettaglio di quello che sono due caposaldi della produzione biologica, cioè la gestione e fertilizzazione del suolo e la lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti. Ci troviamo pertanto nell’Allegato II, parte I, paragrafi 1.9 e 1.10 del nuovo Regolamento del BIO (2018/848).

Gestione e fertilizzazione del suolo

Per quanto riguarda la gestione e fertilizzazione del suolo, il nuovo regolamento prevede: 

  • 1.9.1. Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l’erosione. 
  • 1.9.2. La fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:
    • tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l’uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;
    • nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l’uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e
    • in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.
  • 1.9.3. Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti. 
  • 1.9.4. La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all’impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di alleva mento liquidi. 
  • 1.9.5. Gli operatori delle aziende agricole possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell’utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalle unità di produzione biologica solo con operatori di altre imprese agricole che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al punto 1.9.4 è calcolato sulla base dell’insieme delle unità di produzione biologica coinvolte nella suddetta cooperazione. 
  • 1.9.6. È consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture. 
  • 1.9.7. Per l’attivazione del compost possono essere utilizzate preparati adeguati a base di vegetali e di microorganismi. 
  • 1.9.8. Non è consentito l’uso di concimi minerali azotati. 
  • 1.9.9. È consentito l’uso di preparati biodinamici.

Un commento punto per punto

Ad un primo veloce confronto con le regole attuali dei Reg. CE 834/2007 e 889/2008, anche in questo caso parrebbe nulla di nuovo sotto il sole, ma i dettagli possono riservare sorprese, questa volta per alcuni versi favorevoli, che emergono unicamente con un riscontro incrociato.

Il punto 1.9.1 ripropone quasi testuali le stesse regole oggi presenti nel Reg. 834/2007 all’art.12.1.a.

Il punto 1.9.2 riprende i contenuti espressi nel Reg. 834/2007 all’art.12.1.b, ma questi sono riformulati ed arricchiti, nello specifico: a) è chiarito che l’obbligo della rotazione pluriennale a base di leguminose o altre colture da sovescio non è applicabile ai pascoli e ai prati permanenti, come poteva essere interpretato con la lettura rigida della formulazione contenuta nel vecchio regolamento; b) è specificato, introducendolo come nuovo requisito, che anche nelle serre e nelle colture perenni diverse dai foraggi si debba mantenere e migliorare la fertilità del suolo obbligatoriamente con il ricorso a sovesci, leguminose a breve termine e diversità vegetale; c) il ricorso agli effluenti di allevamento o altra sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di origine biologica, è confermato.

Il punto 1.9.3 ripropone quasi testuali le stesse regole oggi presenti nel Reg. 889/2008 all’art. 3.1, con l’eccezione che scompare l’obbligo della conservazione della documentazione che giustifica il ricorso alle misure e sostanze di cui ai punti 1.9.1.e 1.9.2, sostituendolo con il più concreto obbligo alla registrazione delle pratiche e degli utilizzi effettuati.

I successivi punti da 1.9.4 a 1.9.9 sono la trascrizione pressoché testuale dei restanti contenuti di cui al Reg. 889/2008, art. 3, punti da 2 a 5 e di cui al Reg. 834/2007, art. 12, punti 1.e e 1.c, senza addurre altri elementi di novità.

Lotta contro organismi nocivi ed erbe infestanti

Per quanto riguarda la lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti, il nuovo regolamento prevede: 

  • 1.10.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:
    • i nemici naturali,
    • la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,
    • la rotazione delle colture,
    • le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e
    • i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).
  • 1.10.2. Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti. 
  • 1.10.3. In relazione ai prodotti e alle sostanze utilizzati nelle trappole o nei distributori automatici di prodotti e sostanze diversi dai feromoni, le trappole o i distributori impediscono il rilascio dei prodotti e delle sostanze nell’ambiente e il contatto fra i prodotti e le sostanze e le colture in produzione. Tutte le trappole, comprese quelle a feromoni, sono raccolte dopo l’utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza. 

Il punto 1.10.1 ripropone quasi testuali le stesse regole oggi presenti nel Reg. 834/2007 all’art.12.1.g, con l’inserimento però di alcune specifiche volte ad integrare, quali esempi di tecniche di coltivazione, la biofumigazione, i metodi meccanici ed i metodi fisici. Sono altresì esemplificati alcuni processi termici, quali la solarizzazione e, solo in caso di colture protette, il trattamento a vapore nel suolo ad una profondità massima di 10 cm.Il successivo punto 1.10.2 integra i contenuti del Reg. 834/2007, art. 12.h e del Reg. 889/2008, art. 5.1 e anche in questo caso scompare l’obbligo della conservazione della documentazione che giustifica il ricorso alle misure e sostanze di cui al punto 1.10.1, sostituendolo con il più concreto obbligo alla registrazione delle pratiche e degli utilizzi effettuati.

Il punto 1.10.3 infine ripropone, precisandoli meglio, tutti i contenuti del precedente Reg. 889/2008, art. 5.2.

Conclusioni

In estrema sintesi, per quanto riguarda la gestione del suolo e le tecniche di prevenzione e difesa delle colture, si può affermare come non ci siano sostanziali novità. Per completare il quadro resta da attendere la pubblicazione degli elenchi positivi delle sostanze impiegabili (gli attuali allegati I e II del Reg. 889/2008), che avverrà tramite l’adozione degli specifici atti delegati previsti nel piano di lavoro della Commissione per la fine del 2020.