Obbligo della certificazione anche per i siti e-commerce di alimenti biologici
Il MiPAAFT, con la nota n. 84614 del 28/11/2018 (qui PDF)comunica ufficialmente che le piattaforme on-line che commercializzano prodotti biologici attraverso siti internet, sono tenute a notificare la loro attività alle Autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e, contestualmente, ad assoggettare la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27 del Reg. (CE) 834/2007”.
La nota infatti ha il titolo “Sentenza Corte europea del 12 ottobre 2017 – vendita on line dei prodotti biologici – art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (nella causa C 289/16). Nuove disposizioni nazionali – Art. 8 del DM. n. 6793/2018”.
Come si è arrivati alla decisione
La suddetta decisione deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12/10/2017 relativa alla vendita on line di prodotti biologici (caso Kamin und Grill Shop GmbH contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.).
I fatti in giudizio risalgono al 2012 allorquando una ditta di trade on-line tedesca aveva posto in vendita una miscela di spezie bio da utilizzare nei caminetti senza che la ditta stessa fosse sottoposta al sistema di controllo previsto dalla regolamentazione comunitaria per il BIO. Una ditta concorrente produttrice di prodotti bio regolarmente riconosciuta, aveva diffidato l’operatore a proseguire la vendita e una volta ottenuta la cessazione delle vendite aveva richiesto un piccolo rimborso spese per la procedura di diffida posta in atto.
Ma è stato proprio nel corso del procedimento giudiziario per il riconoscimento del piccolo debito che si è arrivati sino all’ultimo grado e cioè la Cassazione tedesca che ha interpellato i giudici comunitari.
La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 12/10/2017, ha risposto ad una questione sottopostagli dalla Corte di giustizia federale tedesca, in merito alla possibilità di esentare la vendita online di cibi biologici, al pari di alcune forme di vendita diretta, dagli obblighi di notifica e certificazione.
In particolare ai giudici è stata sottoposta la seguente questione: «Se sussista una vendita effettuata “direttamente” al consumatore finale, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Ce 834/2007, già per il solo fatto che l’operatore ovvero il suo personale addetto alla vendita vendano i prodotti al consumatore finale senza l’intermediazione di terzi, ovvero se, per poter ritenere che i prodotti siano venduti “direttamente”, occorra altresì che la vendita avvenga presso il luogo di immagazzinamento dei prodotti in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale».
Vendita diretta o no?
Il Giudice europeo, nello specifico, ha precisato che l’esenzione dai controlli prevista dall’art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007, riguardante le attività di “vendita diretta al consumatore finale”, non trova applicazione nei confronti di chi svolga commercio online o a distanza. L’articolo 28 del Reg. (CE) n. 834/2007, deve essere così interpretato: affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.
Infine, la Commisione UE, ha precisato che nel caso di vendite effettuate mediante internet o simili piattaforme commerciali, la fase di stoccaggio dei prodotti nel punto di spedizione prima della consegna al consumatore finale, “rende difficile considerare i prodotti così venduti come oggetto di una “vendita diretta al consumatore”. Per questo “l’operatore che utilizza una piattaforma commerciale deve essere sottoposto al sistema di controllo biologico per l’attività di magazzinaggio”.
Sino alla sentenza della Corte Europea, si è sempre ritenuto che anche l’e-commerce rientrasse di diritto nelle attività di vendita esentate dall’obbligo di certificazione, in quanto vendita diretta al consumatore. Ora tutte le piattaforme on-line che vendono prodotti biologici sono tenute ad assoggettarsi al sistema di controllo del biologico e a notificare la propria attività all’Autorità Competente non potendo più essere assimilate alla categoria dei dettaglianti che può godere, in caso di vendita di prodotto preconfezionato, dell’esenzione dall’obbligo di assoggettamento e con la necessità di rivolgersi agli Organismi di Controllo privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Per saperne di più consigliamo di contattare i nostri uffici.
Certificazione: Reg. CE 834/2007, il biologico nell’Unione Europea
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