Pillole dal nuovo regolamento bio: materiale vegetativo

Pillole dal nuovo regolamento bio: materiale vegetativo

Eccoci al terzo appuntamento (gli altri qui e qui) sul nuovo regolamento del biologico, il Reg. UE 2018/848 (qui PDF): in attesa della sua piena applicazione (1 gennaio 2021) bisognerà iniziare un poco alla volta a studiare e cercare di capire se e quali sono le novità che ci aspettano.

Origine del materiale vegetativo

Questa volta esaminiamo i requisiti relativi all’origine del materiale vegetativo, incluso il materiale di riproduzione vegetativo ed i requisiti per l’utilizzo di quello in conversione e non biologico.

Siamo pertanto nell’Allegato II, parte I, al paragrafo 1.8 del nuovo Regolamento del BIO (2018/848):

  • 1.8.1. Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico.
  • 1.8.2. Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.
  • 1.8.3. Nella scelta del materiale riproduttivo vegetale biologico, gli operatori privilegiano il materiale riproduttivo vegetale biologico adatto all’agricoltura biologica.
  • 1.8.4. Per la produzione di varietà adatte alla produzione biologica, le attività di miglioramento genetico biologico sono condotte in condizioni biologiche e si concentrano sul miglioramento della diversità genetica, sulla capacità riproduttiva naturale, nonché sui risultati agronomici, sulla resistenza alle malattie e sull’adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.
  • Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione della coltura di meristemi, sono attuate in regime di gestione biologica certificata.
  • 1.8.5. Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
  • 1.8.5.1. In deroga al punto 1.8.1, qualora i dati raccolti nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), dimostrino che le esigenze qualitative o quantitative dell’operatore per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico adeguato, escluse le plantule, non sono soddisfatte, le autorità competenti possono autorizzare l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico alle condizioni definite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4 e 1.8.5.5.
  • Prima di richiedere tale deroga, l’operatore consulta la banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o il sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), per verificare se la sua richiesta sia motivata.
  • 1.8.5.2. Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori dei paesi terzi a usare materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico in un’unità di produzione biologica, qualora il materiale riproduttivo vegetale biologico non sia disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l’operatore è stabilito, alle condizioni stabilite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4 e 1.8.5.5.
  • 1.8.5.3. Il materiale riproduttivo vegetale non biologico non è trattato con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che l’autorità competente dello Stato membro interessato non abbia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale.
  • 1.8.5.4. L’autorizzazione per l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico dev’essere ottenuta prima della semina.
  • 1.8.5.5. L’autorizzazione per l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione di coltivazione alla volta e l’autorità competente per le autorizzazioni elenca i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato.

Un commento punto per punto

Ad un primo veloce confronto con le regole attuali dei Reg. CE 834/2007 e 889/2008, parrebbe nulla di nuovo sotto il sole, ma i dettagli possono riservare sorprese, che emergono unicamente con un riscontro incrociato.

I punti 1.8.1 e 1.8.2 ripropongono quasi testuali le stesse regole oggi presenti nel Reg. 834/2007 all’art.12, lettera i).

I punti 1.8.3 e 1.8.4, così come formulati, risultano di nuova introduzione. Il primo riporta una enunciazione di principio, valida a prescindere più che essere una regola vera e propria (viene da domandarsi: chi utilizzerebbe nei propri processi produttivi materiale non adatto allo scopo, mettendo quindi a repentaglio il proprio risultato?) e quindi, in quanto tale, difficile da dimostrare e quindi da controllare. Sul secondo punto dovrebbero esprimersi in particolare i costitutori varietali, in quanto si tratta di un nuovo requisito, che viene a calarsi in un settore fino ad oggi non regolamentato così nel dettaglio ed in modo così stringente.

I punti 1.8.5.1 e 1.8.5.2 sono, in estrema sintesi, una rivisitazione dell’art. 45 del Reg. 889/2008. In particolare, il punto 1.8.5.2 è una novità in quanto indica la competenza dell’autorizzazione all’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico anche nei Paesi terzi, che è in capo alle autorità o agli organismi di controllo riconosciuti ad operare in detti Paesi.

I punti 1.8.5.3, 1.8.5.4 e 1.8.5.5 ripropongono quasi testualmente le stesse regole oggi presenti nel Reg. 889/2008 all’art.45, punti 2, 6 e 7.