Pillole dal nuovo regolamento bio: la conversione
Proseguiamo con l’iniziativa di assumere il nuovo Regolamento del BIO (2018/848) un poco alla volta (qui la puntate precedenti), in attesa della sua piena applicazione prevista per il 1 gennaio 2012.
La conversione
La volta precedente avevamo esaminato i “Requisiti di carattere generale per la produzione vegetale”, oggi entriamo più nel dettaglio con le nuove regole per la conversione dei terreni al metodo di produzione biologico, che sono sempre riportate nell’Allegato II, parte I, al paragrafo 1.7:
1.7.1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, durante un periodo di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, durante un periodo di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.
1.7.2. Nel caso in cui la terra o uno o più appezzamenti di terra siano stati contaminati con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, l’autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione per la terra o gli appezzamenti interessati al di là del periodo di cui al punto 1.7.1.
1.7.3. In caso di trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, l’autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione conformemente al punto 1.7.1. Tale periodo può essere abbreviato nei due casi seguenti:
- trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro interessato nel quadro di un’azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive;
- trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
1.7.4. Nei casi indicati ai punti 1.7.2 e 1.7.3, la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei requisiti elencati di seguito:
- la degradazione del prodotto o della sostanza in causa deve garantire, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale, ove si tratti di coltura perenne;
- il raccolto successivo al trattamento non può essere immesso sul mercato come biologico o in conversione.
1.7.4.1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi decisione da essi adottata per definire misure obbligatorie relative al trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
1.7.4.2. In caso di trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, il punto 1.7.5, lettera b), non si applica.
1.7.5. In caso di terre associate a produzioni animali biologiche:
- le norme di conversione si applicano all’intera superficie dell’unità di produzione su cui sono prodotti mangimi per animali;
- in deroga alla lettera a), il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all’aperto utilizzati da specie non erbivore.”
Un commento punto per punto
Ad un primo veloce confronto con le regole attuali dei Reg. CE 834/2007 e 889/2008, parrebbe nulla di nuovo sotto il sole, ma i dettagli possono riservare sorprese, che emergono unicamente con un riscontro incrociato.
- I nuovi punti 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 ripropongono quasi testuali le stesse regole oggi presenti nel Reg. 889/2008 all’art.36, paragrafi 1, 3 e 4.
- Il punto 1.7.5, lettere a) e b), ripropone solo parzialmente quanto oggi previsto dal Reg. 889/2008 all’art. 37.
- Rispetto al precedente articolo 36, mancherebbe tutto il capitolo relativo al riconoscimento retroattivo di periodi precedenti come facenti parte del periodo di conversione: in realtà questo argomento è stato spostato nel nuovo art. 10, paragrafo 3, del Reg. 2018/848, senza modifiche sostanziali dei contenuti.