Pillole dal nuovo regolamento bio: produzione vegetale
Nel precedente numero di queste news avevamo dato notizia della pubblicazione del nuovo Reg. UE 2018/848, un bel tomo di oltre 92 pagine, cui ne seguiranno altri di completamento, e che, in attesa della sua piena applicazione (1 gennaio 2012) bisognerà iniziare un poco alla volta a studiare e cercare di capire se e quali sono le novità che ci aspettano.
Requisiti di carattere generale per la produzione vegetale
Proviamo quindi ad assumerlo, una pillola alla volta, partendo dall’inizio, cioè dalla produzione agricola vegetale. A parte le norme generali, sulle quali ritorneremo, delineate dagli articoli da 9 a 12 del regolamento, la parte più pratica che riguarda direttamente i produttori agricoli, la troviamo nell’Allegato II, Parte I: Norme di produzione vegetale, di cui riportiamo un primo breve stralcio iniziale, relativo appunto ai REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:
- 1.1 Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.
- 1.2 È vietata la produzione idroponica, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.
- 1.3 In deroga al punto 1.1, sono consentiti la produzione di germogli da semi inumiditi e l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua tal quale.
- 1.4 In deroga al punto 1.1, sono consentite le seguenti pratiche:
- a) coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso al consumatore finale;
- b) coltivazione in contenitori di plantule o piante da trapianto per successivo trapianto.
- 1.5 In deroga al punto 1.1, la coltivazione in aiuole demarcate è consentita soltanto per le superfici certificate come biologiche ai fini di tale pratica prima del 28 giugno 2017 in Finlandia, Svezia e Danimarca. Non è consentita l’estensione di tali superfici. Tale deroga scade il 31 dicembre 2030. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’uso di aiuole demarcate nell’agricoltura biologica. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa sull’uso di aiuole demarcate nell’agricoltura biologica.
- 1.6 Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l’inquinamento dell’ambiente.
Un commento punto per punto
Ad un primo veloce confronto con quanto fatto fino ad ora, secondo le disposizioni dei Reg. CE 834/2007 e 889/2008, parrebbe nulla di nuovo sotto il sole.
- Il punto 1.1 è abbastanza chiaro nel “legare” la produzione vegetale alla coltivazione del suolo, resta un dubbio sul perché debba quindi essere specificatamente proibita la produzione idroponica (punto 1.2) e non si menzioni nulla in merito alla produzione aeroponica (parimenti proibita in forza del punto 1.1).
- Al punto 1.3 si introduce per la prima volta una deroga specifica per la produzione di germogli e l’ottenimento di cespi di cicoria che, verosimilmente, ponendosi in questa sezione è legata a necessità di moltiplicazione (viceversa, se fosse intesa come produzione di germogli per l’alimentazione, avrebbe dovuto essere collocata nella sezione della trasformazione degli alimenti più che in quella della coltivazione)
- Al punto 1.4 sono regolamentate pratiche già in essere ad oggi, ma che giustamente necessitavano di una specifica normativa, anche al fine di evitare interpretazioni divergenti tra i diversi attori del sistema (operatori, organismi di certificazione e autorità).
- Al punto 1.5 si viene a sanare di fatto una tecnica produttiva (bancali fuori suolo?) evidentemente autorizzata dalla Autorità competenti dei Paesi interessati ma che non è mai stata conforme ai regolamenti precedenti, sin dal vecchio Reg. CEE 2091/91, prorogandone la possibilità per oltre 10 anni.
- Al punto 1.6 si trova una enunciazione di principio decisamente condivisibile, ma che appunto, in quanto tale, troverebbe la sua giusta collocazione nell’articolato (artt. 9 e seguenti) piuttosto che in un allegato tecnico dove si stabiliscono norme dettagliate di produzione.
In sintesi, per i nostri coltivatori, questa prima pillola è molto facile da assumere, e non dovrebbe avere nessun effetto secondario indesiderato.