Pubblicato il nuovo regolamento del bio, ecco le novità

Eccoci quindi arrivati: sulla GUUE serie L n.150 del 14 giugno 2018 è stato finalmente pubblicato il nuovo regolamento UE 2018/848 (qui PDF) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento CE n. 834/2007. Questo nuovo testo è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, e si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2021.
Il percorso per arrivare al nuovo regolamento
Il percorso è stato lungo e non semplice, iniziato con l’annuncio nel 2011 del processo di revisione del Reg. 834/2007 (dopo soli 4 anni dalla sua pubblicazione!), cui sono seguiti 2 anni di lavoro di analisi degli impatti (2012-2013), la prima proposta della Commissione (marzo 2014), i vari passaggi del “trilogo” (18 sessioni nel periodo 2015-2017), l’accordo nel Comitato Speciale Agricoltura del Consiglio e nella Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo sul nuovo testo di regolamento (novembre 2017) e finalmente l’approvazione del Parlamento e del Consiglio il 30 maggio scorso.
Le principali novità
Tutto nuovo? Tutto vecchio? Presto per dirlo, il lavoro che resta da fare è ancora imponente in quanto mancano gli allegati tecnici (es. liste positive di input e/o ingredienti e/o ausiliari ammessi) e devono essere adottati altri atti delegati o esecutivi (in pratica altri regolamenti, richiamati in oltre 58 punti dell’attuale testo) al fine di completare quello che è il terzo “pacchetto” normativo nella storia del bio europeo.
Di seguito un brevissimo riepilogo di alcuni elementi di novità:
- Lo scopo di applicazione è esteso ai prodotti elencati nell’allegato I del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (es. sale marino e altri sali; bozzoli di bachi da seta; cera d’api; tappi di sughero; cotone, lana e pellami); nonostante le forti richieste, la ristorazione resta esclusa ma è facoltà degli Stati membri riconoscere standard nazionali applicabili al settore fermo restando il divieto dell’utilizzo del logo europeo in questi casi;
- Sono inserite, tra le altre, le definizioni di “misure preventive” e “misure precauzionali” con riferimento specifico ai requisiti della produzione bio, nonché la definizione di “nanomateriali” (esplicitamente proibiti);
- È consentito agli Stati membri di avere regole che proibiscono l’etichettatura di prodotti che contengono sostanze non ammesse sopra una determinata soglia, ma tali regole non devono impedire la commercializzazione di prodotti biologici ottenuti in altri Stati membri (in altri termini: si mantiene l’attuale idiosincrasia per cui un prodotto biologico fatto in Italia che abbia accidentalmente un residuo superiore a 0,01 ppm non può essere etichettato e venduto come bio ma lo stesso prodotto con lo stesso livello di residui fatto in Francia, può essere etichettato e venduto liberamente in Italia);
- I certificati emessi dagli Organismi di certificazione tornano ad essere chiamati con il loro nome e non più “documenti giustificativi”; sono individuate 7 categorie di prodotti che possono essere certificate e gli operatori possono scegliere diversi Organismi di certificazione per le diverse categorie di prodotti; sono definiti criteri per esonerare gli operatori dall’essere “certificati”;
- È introdotta anche sul territorio europeo la certificazione per “gruppi di operatori” i cui membri devono soddisfare alcuni requisiti (costo di certificazione superiore al 2% del fatturato bio; fatturato inferiore a 25.000 euro/anno; superfici massime diverse per tipologie produttive; il gruppo deve avere personalità legale ed istituire un sistema di controllo interno, nonché avere un sistema di commercializzazione comune tra i membri che devono trovarsi in prossimità geografica);
- Sono previste ulteriori deroghe al requisito del controllo minimo annuale degli operatori;
- Le nuove modalità di import saranno basate solo su due canali: uno prevede accordi commerciali bilaterali tra l’Unione Europea e i singoli Paesi richiedenti; l’altro prevede il riconoscimento di Autorità od Organismi privati unicamente per gli scopi della certificazione in conformità al nuovo regolamento.
Principali categorie di prodotti certificabili
Entrando nello specifico delle categorie di prodotti che possono essere certificate, dettagliate all’art. 35.7, sono le seguenti:
- vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale
- animali e prodotti animali non trasformati
- alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati
- prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti
- mangimi
- vino
- altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie
La diversificazione di cui sopra fa sì che, come indicato all’art. 35.4, un operatore possa essere certificato da diversi organismi per le diverse categorie, il che fa presupporre che il riconoscimento (= delega all’attività di controllo) degli organismi, possa essere ugualmente diversificato.
Un auspicio
In conclusione un auspicio: nella imminente produzione legislativa che ci attendiamo dalle ns. Autorità competenti, o in altra documentazione di riferimento per lo schema di certificazione a livello nazionale, si faccia lo sforzo di tenere in considerazione gli elementi di novità introdotti con il Reg. 2018/848, ove ciò sia consentito dalle norme in vigore. Se non altro per l’ovvio motivo di evitare di rincorrere adeguamenti continui che vanno nella direzione opposta di una sempre auspicata – mai raggiunta – semplificazione burocratica.