Etichettatura dei prodotti biologici a marchio del distributore

Pubblicato il: 10/04/2018
Etichettatura dei prodotti biologici a marchio del distributore

Il 10 aprile MiPAAF ha emesso la nota (qui PDF) in cui si chiarisce in modo definitivo che sull’etichetta dei prodotti biologici a marchio del distributore, o private label deve essere apposto il codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha eseguito l’ultima operazione sul prodotto.

La novità nelle etichette dei prodotti bio a marchio

Nel caso specifico il codice del preparatore che ha confezionato e/o etichettato materialmente il prodotto. Ciò a seguito di una specifica richiesta che il MiPAAF ha inviato alla Commissione UE in data 9.10.2017 e a cui è seguita la risposta inequivocabile in data 7.02.2018.

Tale presa di posizione della Commissione UE inverte quanto fino ad oggi sostenuto, anche con il DM 18354 del 27.11.2009, dal nostro paese in materia di etichettatura dei prodotti a marchio del distributore. A parere di chi scrive la posizione dell’Italia era corretta sia sul piano del Reg CE 834/2007 quando si fornisce la definizione di etichettatura quale attività assimilabile alla preparazione ed ancor più in base a quanto stabilito dal Reg CE 1169/11 in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Organismo di certificazione del fornitore/preparatore

Indipendentemente da ciò, qualsiasi distributore di prodotti a marchio dovrà essere certificato ai sensi del Reg CE 834/2007 ma le etichette di tali prodotti dovranno essere valutate dall’organismo di certificazione del fornitore/preparatore che andrà a confezionare e/o etichettare il prodotto e, pertanto, saranno i codici di questi ultimi che dovranno essere apposti sull’etichetta. 

Lettera per i distributori a marchio (qui PDF)

Gli uffici di CCPB provvederanno nei prossimi giorni ad informare con una specifica nota tutti i distributori di prodotti a marchio assoggettati alla nostra certificazione così come sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.