Quale pomodoro? Occhio all’etichetta d’origine

Pubblicato il: 07/03/2018
Quale pomodoro? Occhio all’etichetta d’origine

Dopo i prodotti lattiero caseari, grano/pasta/riso arriva anche il decreto di origine sul pomodoro.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018,il decreto interministeriale che introduce l’obbligo di indicazione dell’origine del pomodoro, completando cosi per il pomodoro italiano il percorso di trasparenza iniziato il primo gennaio 2008 con l’entrata in vigore definitiva dell’obbligo di etichettatura di origine per la sola passata di pomodoro.

Come indicare l'origine del pomodoro

Il decreto si applica esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:

  1. derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 come conserve/concentrato/passata di pomodoro e pomodori disidratati, oltre che a
  2. sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati  di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Il provvedimento prevede che le confezioni dei suddetti prodotti dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. “Paese di coltivazione del pomodoro”: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato
  2. “Paese di trasformazione del pomodoro”: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".

Etichette

Le modalità di indicazione dell’origine sottostanno ai principi generali di visibilità e dimensione minima dei caratteri di stampa previsti in via generale per le indicazioni obbligatorie di etichettatura dal Reg. 1169/2011.Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. I prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.

In caso di adozione da parte della commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

Motivazioni

Con l’attuale decreto si è voluto tutelare la produzione italiana di pomodoro e proteggere i consumatori dai prodotti coltivati all'estero e importati per essere venduti per italiani (qui posizione ufficiale Ministeri Politiche agricole e Sviluppo economico). In questo modo il pomodoro coltivato all’estero non potrà più essere venduto come italiano, visto che finora era previsto solo l’obbligo di indicare il luogo di confezionamento del prodotto. Con la nuova etichetta del pomodoro bisognerà distinguere gli effettivi luoghi di origine da quelli di lavorazione del prodotto.