Obbligo d’origine in etichetta per grano/pasta e riso
Pubblicato il: 06/09/2017
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Dopo l’obbligo di indicare la tracciabilità per i prodotti lattiero caseari già in vigore dallo scorso aprile, ora tocca al grano con cui viene fatta la pasta e al riso e prossimamente anche ad altri tipi di prodotto (QUI e QUI i PDF).
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (16 e 17 agosto 2017) i due decreti interministeriali firmati dai Ministri Maurizio Martina (Politiche agricole alimentari e forestali) e Carlo Calenda (Sviluppo economico), contenenti l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta.
Il due decreti si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 ed entreranno in vigore dopo centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione (febbraio 2018).
E’ previsto quindi un periodo di centottanta giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e per lo smaltimento delle etichette/confezioni già prodotte. Successivamente a partire dal 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta le aziende dovranno adeguarsi alla nuova norma ed avremo così finalmente etichette più trasparenti sull’origine di riso e grano per la pasta come desiderato dalla grande maggioranza degli italiani (dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini).
I due decreti anticipano l’attuazione del Regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti. Perché si arrivi al compimento delle misure comunitarie servono atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.
In questo modo, l’Italia si è mossa prima dell’Unione europea, che dal 2011 sta attendendo la piena applicazione al Regolamento Ue che disciplina le informazioni sugli alimenti per i consumatori.
In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafi 5 e 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari in oggetto, prima del 31 dicembre 2020, i decreti perderanno la loro efficacia dal giorno della data di entrata in vigore degli atti esecutivi.
Di seguito le principali indicazioni contenute nei 2 decreti:
Entrambi si riferiscono all’obbligo di riportare sull’etichetta, in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili, alcune indicazioni relative alla provenienza delle materie prime.
Decreto 26 luglio 2017 “Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro” (G.U. n. 191 del 17-8-2017)
per la pasta di semola di grano duro va riportato quale sia il Paese di coltivazione del grano ed il Paese di molitura. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
Il decreto sulle paste di semola di grano duro non si applica alle paste di cui agli articoli 9 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, cioè alle paste alimentari fresche e stabilizzate ed alle paste con requisiti non contemplati dallo stesso DPR 187/2001.
Decreto 26 luglio 2017 “Indicazione dell’origine in etichetta del riso” (G.U. n. 190 del 16-8-2017)
Per il riso tali informazioni sono: Paese di coltivazione del riso, Paese di lavorazione e Paese di confezionamento. Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia". Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
I prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dai suddetti decreti, ma che siano stati immessi sul mercato od etichettati prima dell’entrata in vigore degli stessi, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Per le violazioni degli obblighi previsti dai decreti, trattandosi di etichettatura, si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.[:]
