Pet-food biologico: chiarimenti dal MiPAAF
Pubblicato il: 07/06/2017
Autore: -
Recentemente il MiPAAF ha pubblicato due note per chiarire la Norma nazionale del 2015 (qui PDF) sulla produzione di alimenti biologici per animali da compagnia.
Nello specifico la Norma prevede che per la produzione di pet food per animali da compagnia possano essere utilizzati tutti i prodotti e gli ingredienti ottenuti in conformità alle produzioni biologiche e le materie prime, gli additivi, i prodotti, le sostanze e gli ingredienti contenuti negli allegati V, VI, VIII e IX del reg. CE 889/08.
Nella nota di febbraio 2017 (qui PDF) il Ministero aveva chiarito che all’interno di alimenti biologici per gli animali da compagnia possono rientrare anche i prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili e, per utilizzare il termine biologico o “bio” nella denominazione di vendita, almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola deve essere biologico, con possibilità di introdurre, nella composizione dell’alimento biologico, prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile fino ad un massimo del 5% in peso degli ingredienti di origine agricola.
Il Ministero con la successiva nota del 22 maggio (qui PDF) precisa che per i mangimi trasformati contenenti prodotti della caccia o della pesca in quantità superiore al 5%, si può applicare quanto previsto all’art. 23, comma 4, lettera c) del Reg. CE n. 834/2007 che consente l’inserimento del termine “biologico” nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto, a condizione che il principale ingrediente sia un prodotto della caccia e della pesca e che altri ingredienti di origine agricola siano biologici. Inoltre la nota ribadisce che, come previsto all’art. 23 comma 4, lettera c) del reg. CE 834/07, il termine “biologico” non deve essere utilizzato nella “denominazione di vendita” (ad esempio: alimento biologico per gatto al pesce) o relativamente al prodotto della caccia o della pesca (ad esempio: alimento per gatto al pesce biologico) e l’elenco degli ingredienti deve indicare gli ingredienti biologici.
Infine la nota chiarisce che nella produzione di pet-food biologico, per gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione di cui all’Allegato VIII del Reg. CE n. 889/2008 non si devono applicare le “condizioni specifiche” riportate nell’ultima colonna a destra dell’allegato medesimo relativo all’alimentazione umana, bensì le disposizioni d’uso contenute nel Reg. n. 1831/2003 per la relativa specie di destinazione.
Nello specifico la Norma prevede che per la produzione di pet food per animali da compagnia possano essere utilizzati tutti i prodotti e gli ingredienti ottenuti in conformità alle produzioni biologiche e le materie prime, gli additivi, i prodotti, le sostanze e gli ingredienti contenuti negli allegati V, VI, VIII e IX del reg. CE 889/08.
Nella nota di febbraio 2017 (qui PDF) il Ministero aveva chiarito che all’interno di alimenti biologici per gli animali da compagnia possono rientrare anche i prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili e, per utilizzare il termine biologico o “bio” nella denominazione di vendita, almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola deve essere biologico, con possibilità di introdurre, nella composizione dell’alimento biologico, prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile fino ad un massimo del 5% in peso degli ingredienti di origine agricola.
Il Ministero con la successiva nota del 22 maggio (qui PDF) precisa che per i mangimi trasformati contenenti prodotti della caccia o della pesca in quantità superiore al 5%, si può applicare quanto previsto all’art. 23, comma 4, lettera c) del Reg. CE n. 834/2007 che consente l’inserimento del termine “biologico” nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto, a condizione che il principale ingrediente sia un prodotto della caccia e della pesca e che altri ingredienti di origine agricola siano biologici. Inoltre la nota ribadisce che, come previsto all’art. 23 comma 4, lettera c) del reg. CE 834/07, il termine “biologico” non deve essere utilizzato nella “denominazione di vendita” (ad esempio: alimento biologico per gatto al pesce) o relativamente al prodotto della caccia o della pesca (ad esempio: alimento per gatto al pesce biologico) e l’elenco degli ingredienti deve indicare gli ingredienti biologici.
Infine la nota chiarisce che nella produzione di pet-food biologico, per gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione di cui all’Allegato VIII del Reg. CE n. 889/2008 non si devono applicare le “condizioni specifiche” riportate nell’ultima colonna a destra dell’allegato medesimo relativo all’alimentazione umana, bensì le disposizioni d’uso contenute nel Reg. n. 1831/2003 per la relativa specie di destinazione.
Certificazione: Pet-food biologico: chiarimenti dal MiPAAF
