Aggiornamento sulla normativa giapponese JAS per mangimi e produzione animale

Pubblicato il: 07/06/2017

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Aggiornamento sulla normativa giapponese JAS per mangimi e produzione animale
Lo scorso marzo il Ministero giapponese per l’agricoltura, la pesca e le foreste (MAFF) ha formalizzato una modifica delle norme biologiche JAS per i mangimi e la produzione animale, con entrata in vigore il 26 aprile 2017. biologico GiapponeUn aggiornamento che si inserisce all’interno dell’equivalenza “parziale” che la Commissione Europea ha stipulato con il MAFF (ne avevamo parlato qui). L’accordo è appannaggio esclusivo dei prodotti delle categorie A: Prodotti vegetali non trasformati escluse alghe marine, D: Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti esclusi vino e lievito, F: materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione. Rimaneva esclusa, tra le altre, anche la categoria E (prodotti destinati ad essere utilizzati come mangimi). Con la modifica di marzo, il MAFF ha stabilito che i mangimi biologici certificati ai sensi di schemi considerati equivalenti al JAS (come ad esempio il Regolamento CE 834/07) possono essere utilizzati dalle aziende certificate JAS in Giappone sia come ingredienti per la produzione di mangimi biologici certificati JAS, sia come mangimi utilizzabili in aziende zootecniche biologiche certificata JAS. I mangimi biologici “equivalenti” spediti in Giappone devono essere accompagnati da un certificato di transazione rilasciato da un organismo di certificazione accreditato dal MAFF. Una volta importati, i prodotti destinati all’alimentazione animale devono essere destinati direttamente alla produzione di mangimi o all’alimentazione animale e non possono essere ri-confezionati, mescolati con altri prodotti o avere destinazione diversa da una di quelle appena citate.