Allevamento avicoli da ingrasso in agricoltura biologica

Pubblicato il: 14/12/2016

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Allevamento avicoli da ingrasso in agricoltura biologica
Lo scorso 24 novembre il MiPAAF ha emesso una circolare (scarica qui PDF) che chiarisce alcuni dubbi legati all'interpretazione del regolamento CE 889/08 in materia di zootecnia biologica. avicoli ingrasso bioIn particolare il Ministero risponde ad una serie di quattro quesiti formulati dalla regione Marche a proposito dell'applicazione di alcuni punti del regolamento negli allevamenti di avicoli da ingrasso biologici. Il primo quesito riguarda la superficie aziendale da considerare ai fini del calcolo della densità degli animali (densità tale da non superare il limite di 170 Kg di azoto/Ha/anno). La regione Marche chiede se, ai fini del calcolo, la superficie da considerare debba essere solamente quella condotta secondo il metodo biologico. Poiché Il par. 3, art 3 del reg. (CE) n. 889/08 prevede che le aziende dedite alla produzione biologica possano stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell’utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende che rispettino le norme di produzione biologica, il MiPAAF conferma che, ai fini del calcolo della densità degli animali, la superficie da considerare sia esclusivamente quella condotta con il metodo biologico intendendo sia la superficie biologica che quella in conversione. Il secondo quesito riguarda l'interpretazione inerente il calcolo delle superfici coperte necessarie per gli avicoli da ingrasso. L’allegato III del Reg. CE 889/08 indica due parametri da rispettare contemporaneamente:
  • 10 animali a metro quadro
  • 2) 21 Kg di peso vivo, inteso come peso massimo possibile per metro quadro. Il Ministero indica chiaramente che il valore di 21 Kg non debba mai essere superato durante tutte le fasi di produzione degli avicoli allevati. Pertanto il limite dei 21 kg non può essere considerato come valore medio calcolato nell'intero ciclo di produzione degli avicoli ma come peso massimo raggiungibile in tutto il periodo di permanenza degli avicoli nell'allevamento biologico.
Nel terzo quesito la regione Marche chiede, nel caso di allevamento avicolo, se gli spazi delimitati all’interno di un’unica struttura possano essere considerati quali “capannoni” ai sensi del Reg. 889/08, art 12 par. 3 lett. e), in particolare la lettera e) indica: “ciascun ricovero non deve contenere più di 4 800 polli” e la lettera f) cita: “la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1600 metri quadri”. L'interpretazione del Ministero è che gli spazi delimitati all’interno di un capannone possono ospitare un numero massimo di avicoli pari a quello previsto al punto e), mentre la superficie totale del capannone, per gli avicoli da carne, non deve superare i 1600 metri quadri. Nel quarto quesito la regione Marche chiede se in un allevamento avicolo biologico sia consentita l’introduzione di pulcini debeccati. Il MiPAAF risponde che questa pratica è consentita dalla reg. CE 889/07 ed anche dal DM 18354 del 2009 che consente questa pratica per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l’igiene degli animali. Il debeccaggio, come altre pratiche mutilatorie, possono essere consentite in casi particolari previo autorizzazione di un veterinario dell’autorità sanitaria competente per territorio e secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. comma 1, lett. b), paragrafo "Mutuazione altre pratiche", dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. Il rispetto delle suddette condizioni devono essere verificate dall’organismo di controllo competente. Pertanto, soddisfatte queste condizioni, il debeccaggio