Uso in agricoltura biologica del compost e del digestato
Pubblicato il: 06/05/2016
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In tanti si interrogano sull'uso in agricoltura biologica del compost e del digestato ottenuto dalla lavorazione della frazione organica del rifiuto domestico, nota comunemente come “umido”.
La produzione di compost rappresenta un’opportunità per le aziende che si dedicano alla produzione biologica: arricchisce il terreno dal punto di vista nutrizionale, microbiologico e fisico e riutilizza gli scarti che vengono reinseriti nel sistema a impatto ambientale zero.
Ecco le definizioni fissate dalla normativa:
COMPOST. L'allegato I al Reg. CE 889/08, in conformità alla norma del Reg. CE 834/07 autorizza l'utilizzo delle miscele di rifiuti domestici COMPOSTATE o fermentate se sono ottenute da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas e specifica che debbono essere SOLO rifiuti domestici vegetali e animali e possono essere utilizzati SOLO se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato. Fissa anche le concentrazioni massime in mg/Kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.
DIGESTATO. L'allegato I al Reg. CE 889/08, in conformità alla norma del Reg. CE 834/07 autorizza l'utilizzo del Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato [farina di sangue; farina di zoccoli; farina di corna; farina di ossa, anche degelatinata; farina di pesce; farina di carne; pennone; lana; pellami; pelli e crini; prodotti lattiero-caseari; proteine idrolizzate (non applicabili alle parti commestibili della coltura)]. Le condizioni poste dal regolamento sono che i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] non devono provenire da allevamenti industriali. I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. NON APPLICABILI ALLE PARTI COMMESTIBILI DELLA COLTURA

Certificazione: Uso in agricoltura biologica del compost e del digestato
Tags: Agricoltura, biologico