Uso in agricoltura biologica del compost e del digestato

Pubblicato il: 06/05/2016

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Uso in agricoltura biologica del compost e del digestato
In tanti si interrogano sull'uso in agricoltura biologica del compost e del digestato ottenuto dalla lavorazione della frazione organica del rifiuto domestico, nota comunemente come “umido”. compost giardinoLa produzione di compost rappresenta un’opportunità per le aziende che si dedicano alla produzione biologica: arricchisce il terreno dal punto di vista nutrizionale, microbiologico e fisico e riutilizza gli scarti che vengono reinseriti nel sistema a impatto ambientale zero. Ecco le definizioni fissate dalla normativa: COMPOST. L'allegato I al Reg. CE 889/08, in conformità alla norma del Reg. CE 834/07 autorizza l'utilizzo delle miscele di rifiuti domestici COMPOSTATE o fermentate se sono ottenute da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas e specifica che debbono essere SOLO rifiuti domestici vegetali e animali e possono essere utilizzati SOLO se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato. Fissa anche le concentrazioni massime in mg/Kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile. DIGESTATO. L'allegato I al Reg. CE 889/08, in conformità alla norma del Reg. CE 834/07 autorizza l'utilizzo del Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato [farina di sangue; farina di zoccoli; farina di corna; farina di ossa, anche degelatinata; farina di pesce; farina di carne; pennone; lana; pellami; pelli e crini; prodotti lattiero-caseari; proteine idrolizzate (non applicabili alle parti commestibili della coltura)]. Le condizioni poste dal regolamento sono che i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] non devono provenire da allevamenti industriali. I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. NON APPLICABILI ALLE PARTI COMMESTIBILI DELLA COLTURA