Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella pagina: Privacy Policy. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, si acconsente all’uso dei cookie.

Esteso lo scopo dell’equivalenza per i prodotti biologici canadesi

Pubblicato il: 08/04/2016

Autore: -

Esteso lo scopo dell’equivalenza per i prodotti biologici canadesi
Il Canada è stato tra i primi ad aver lavorato intensamente sugli accordi di equivalenza reciproca con i sistemi regolamentati di altri Paesi, fra i quali quello del National Organic Programme nel 2009, quello del Reg. CE 834/2007 siglato originariamente nel 2011, e molti altri a seguire. canada agricoltura bioIl beneficio di tutti questi accordi è stato facilmente intuito e successivamente apprezzato da tutti gli operatori del settore, in quanto diminuiva drasticamente il carico burocratico connesso al mantenimento di vari schemi di certificazione, altrimenti necessari per poter esportare prodotti biologici. Con specifico riferimento all’accordo di equivalenza tra Europa e Canada, alcune differenze normative (ad esempio nel 2011 lo standard canadese copriva anche il settore della vinificazione mentre in Europa questo è avvenuto operativamente solo dopo un paio di anni) avevano comportato limitazioni nel reciproco riconoscimento: in particolare i prodotti biologici canadesi potevano essere riconosciuti equivalenti solo se ottenuti da materie prime coltivate in Canada, in quanto non erano state valutate le norme di importazione di quel Paese, ed il vino era al di fuori dello scopo, in quanto non essendovi norme vigenti in Europa, non si era potuto procedere con una valutazione in merito all’equivalenza. Successivamente alla pubblicazione delle norme europee sul vino biologico ed alla presentazione da parte canadese di apposite istanze, è stato avviato il processo per rivedere ed estendere lo scopo dell’accordo di equivalenza. Questo processo è terminato con la unanime approvazione da parte del Comitato Produzione Agricoltura Biologica (COP) tenutosi a Bruxelles lo scorso 2 marzo del nuovo Reg. UE n. 459/2016 (pubblicato sulla GUUE serie L 80 del 31 marzo 2016, qui PDF). Con questo nuovo regolamento, sono rimosse dall’allegato III del Reg. CE 1235/2008 per il Canada le limitazioni relative al vino e quelle relative all’origine delle materie prime agricole per alimenti e mangimi, che possono quindi provenire da tutto il mondo purchè certificate secondo il regolamento canadese. In conseguenza di tale estensione, sono stati quindi soppressi dall’allegato IV del medesimo regolamento, i riconoscimenti per il Canada di alcuni organismi che certificavano in loco ai fini dell’equivalenza vino e/o alimenti e mangimi ottenuti con materie prime importate. Il nuovo regolamento entrerà in vigore 7 giorni dopo la pubblicazione, a quel punto saranno perfezionati alcuni atti amministrativi relativi al reciproco riconoscimento (scambio delle lettere formali tra Canada ed Europa che stanno alla base di tali accordi) e quindi l’estensione dell’equivalenza sarà pienamente operativa.