Sistemi di rintracciabilità: certificazioni ISO 22005 e RT 17 di Accredia
Pubblicato il: 21/05/2015
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Accredia con il supporto di un Gruppo di Lavoro costituito dalle parti interessate, ha modificato recentemente il Regolamento Tecnico RT-17. Lo scopo è adeguarsi al nuovo panorama normativo e in particolare alla ISO 17065:2012 “Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”, norma che sostituirà a tutti gli effetti entro il 2015 la UNI EN ISO 45001:99.
Questa versione del RT-17 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione (OdC) operanti le certificazioni UNI EN ISO 22005” è entrata in vigore lo scorso 8 maggio e stabilisce specifiche regole applicative per gli OdC per ottenere e mantenere l’accreditamento per questo tipo di certificazione. È importante che anche le aziende, soprattutto quelle che gestiscono i sistemi di rintracciabilità certificati, siano informate di queste regole che a tutti gli effetti devono essere considerate come parte integrante dello schema di certificazione.
A livello generale si mette in evidenza il campo di applicazione della ISO 22005 (dalle aziende sementiere, a quelle della ristorazione collettiva, incluse quelle che producono i materiali a contatto con gli alimenti), e si sottolinea che il rispetto dei requisiti legislativi di igiene e sicurezza dei prodotti deve essere considerato come prerequisito.
Per quanto riguarda l’uso della certificazione si specifica che solo nel caso in cui il prodotto sia ottenuto da filiere può essere utilizzato a scopo informativo il titolo completo della norma (Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari), per non trarre in inganno il consumatore, nel caso delle certificazioni di rintracciabilità aziendale.
Il documento stabilisce inoltre i criteri sulla base dei quali l’OdC può accettare, su proposta dell’organizzazione richiedente la certificazione, esclusioni di fasi produttive o di componenti il prodotto. Per quanto riguarda la fase di valutazione, non sono cambiati i criteri sulla base dei quali deve essere definito il numero minimo di siti produttivi oggetto di verifica ispettiva, mentre sono dettagliate meglio le attività di valutazione che devono essere svolte durante questa fase (prova di rintracciabilità, bilanci di massa, etc).
È importante che tutte le aziende con sistema di rintracciabilità certificato o che intendono richiederlo, siano consapevoli dell’importanza di questo documento, in quanto rappresenta la garanzia che le valutazioni degli OdC accreditati sono efficaci ed omogenee, allo scopo di dare fiducia alle parti interessate, riguardo la capacità del sistema di rintracciabilità di supportare l’efficace raggiungimento degli obiettivi definiti dal sistema stesso.
Per più informazioni, si legga la pagina sui Sistemi di rintracciabilità UNI EN ISO 22005, e in queste news all’articolo di Giuseppe Maio.